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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08261/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due comunicazioni di iscrizione ipotecaria, deducendo vizi delle notifiche degli atti e omessa notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. In appello aveva sostenuto, tra l'altro, che la comunicazione preventiva e le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate, che la notifica a mezzo posta privata fosse irregolare e che l'atto non fosse mai entrato nella sua sfera di conoscenza. Con il ricorso per cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notifica degli atti della riscossione e ha insistito sull'omessa notifica del preavviso e delle cartelle; con il secondo ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di notifica del preavviso e ha richiamato anche un vizio motivazionale; con il terzo ha contestato la notifica via PEC da indirizzo non registrato nei pubblici registri, sostenendo l'inesistenza giuridica della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili, perché formulati in modo confuso, carenti di autosufficienza, con riferimento a documenti non localizzati né trascritti, privi di una chiara indicazione delle violazioni di legge e, in parte, introducenti questioni nuove non trattate nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque accertato in fatto la rituale notificazione del preavviso e che le doglianze sulla notifica dell'iscrizione ipotecaria erano inconferenti rispetto alla motivazione complessiva della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'eccezione relativa all'indirizzo PEC del mittente non era rilevabile d'ufficio come questione di inesistenza della notificazione, ma al più di nullità; inoltre la Corte ha richiamato un precedente secondo cui l'uso di un indirizzo PEC dell'agente della riscossione diverso da quello risultante dal registro non incide di per sé sulla presunzione di riferibilità dell'atto, salvo prova di concreti pregiudizi al diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori adempimenti processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte non ne ha accolto la censura per difetto di specificità e perché la CTR aveva accertato in fatto la rituale notificazione.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di chiara indicazione della violazione e per novità di parte delle doglianze.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inesistenza o nullità della notificazione; la Corte ha escluso che le dedotte irregolarità fossero state articolate in modo autosufficiente e ha negato che il vizio potesse essere trattato come inesistenza nei termini prospettati.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto non era entrato nella sua sfera di conoscenza; la Corte non ha accolto la tesi perché il giudice di merito aveva già accertato la rituale notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità della rinnovazione della notificazione; la Corte non ha esaminato la questione in senso favorevole al ricorrente, ritenendo comunque il motivo inammissibile.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo in tema di procedura esecutiva e preavviso; la censura è stata respinta perché la notifica del preavviso era stata ritenuta rituale dalla CTR.

  • art. 77, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo sull'iscrizione ipotecaria; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato alla luce dell'accertamento di rito compiuto dal giudice di merito.

  • art. 21 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ha svolto un autonomo accoglimento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'erroneità di un motivo formulato anche come vizio motivazionale sub specie del n. 3, precisando che il vizio di motivazione non è più configurabile nei termini prospettati.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012

    Richiamato per contestare la notifica via PEC da indirizzo non registrato; la Corte ha escluso l'inesistenza della notificazione e ha seguito l'orientamento secondo cui, senza prova di specifici pregiudizi difensivi, la notifica non è inficiata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure contro la notificazione di atti tributari o della riscossione devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando con precisione gli atti rilevanti, la loro collocazione processuale e la concreta violazione dedotta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare in cassazione una questione nuova, mai dedotta in modo compiuto nei gradi di merito, soprattutto quando si pretende di contestare per la prima volta la notifica di atti presupposti o di allegare profili diversi da quelli realmente devoluti ai giudici di merito.
  • Le doglianze sulla nullità della notificazione non sono automaticamente rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado; occorre distinguere tra nullità e inesistenza, perché solo quest'ultima può rilevare con maggiore ampiezza processuale.
  • In tema di notifica via PEC da parte dell'agente della riscossione, l'utilizzo di un indirizzo del mittente diverso da quello presente nei registri pubblici non determina di per sé l'inefficacia della notificazione, se dall'indirizzo risulta comunque la riferibilità dell'atto al soggetto mittente e il destinatario non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la rituale notificazione dell'atto, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale accertamento e non può limitarsi a estrapolare singole frasi della motivazione decontestualizzandole.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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