Cassazione Civile, Ordinanza n. 08172/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente tra una società e la banca, all’esito dei quali il Tribunale aveva accertato un debito della società verso l’istituto di credito pari a euro 999.675,00. La società aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità e, comunque, lo aveva ritenuto infondato nel merito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse specifico e che la declaratoria di inammissibilità fosse errata; 2) violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo bancario; 3) violazione dell’art. 1853 c.c. per il mancato riconoscimento della compensazione tra i saldi di due conti correnti; 4) violazione degli artt. 1224 e 1226 c.c. in relazione alla domanda di risarcimento del danno. La banca resistendo ha anche eccepito, in memoria, profili di interruzione per vicende societarie della ricorrente, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate e comunque non specificamente dimostrate le deduzioni della controricorrente in memoria circa un’asserita interruzione del giudizio. Nel merito processuale, ha affermato che, una volta dichiarata in appello l’inammissibilità del gravame, le censure rivolte alle argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam dalla Corte territoriale sono inammissibili per difetto di interesse. Quanto al primo motivo, lo ha reputato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., perché la ricorrente non aveva trascritto o localizzato adeguatamente il contenuto dell’atto di appello, limitandosi a una sintesi generica. Di conseguenza, è stato confermato il regime delle spese a carico della ricorrente e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’appello deve contenere motivi specifici; la censura contro la declaratoria di inammissibilità richiede la puntuale dimostrazione della specificità dei motivi di gravame.
art. 366 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario esporre con specificità i fatti e riprodurre, nei passaggi essenziali, gli atti rilevanti o localizzarli negli atti del processo; la carenza di tale requisito rende inammissibile il motivo.
art. 117 TUB
È richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di disciplina degli interessi bancari, ma la censura non viene esaminata nel merito perché assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
art. 1283 c.c.
È richiamato dal ricorrente come parametro per denunciare il divieto di anatocismo; la Corte non affronta il merito della doglianza per inammissibilità.
art. 1853 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento della compensazione tra saldi di conti correnti; la censura resta assorbita dall’inammissibilità.
artt. 1224 e 1226 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 2484 c.c.
È evocato dalla controricorrente per sostenere effetti di scioglimento della società e un preteso effetto interruttivo, ma la deduzione è ritenuta non specifica e giuridicamente non dimostrata.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello dichiara l’inammissibilità del gravame e formula anche osservazioni sul merito, l’impugnazione deve concentrarsi sulla statuizione pregiudiziale; le censure contro il merito svolto ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.
- Il ricorrente che deduca in cassazione l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso, almeno per estratto essenziale, i passaggi rilevanti dell’atto di appello o indicarne con precisione la collocazione negli atti; non basta un richiamo generico.
- L’esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione presuppone l’ammissibilità del motivo di ricorso e il rispetto degli oneri di specificità ex art. 366 c.p.c.; in mancanza, il controllo diretto non può essere attivato.
- Nel giudizio di cassazione non operano, in via ordinaria, le comuni cause interruttive del processo, trattandosi di un giudizio dominato dall’impulso d’ufficio.
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