Cassazione Civile, Ordinanza n. 08177/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio una compagnia assicurativa e la banca presso cui aveva sottoscritto una polizza vita del tipo Eurotrend Clean Energy, chiedendo la restituzione del premio versato. In primo grado sosteneva che il prodotto, presentato come assicurativo, fosse in realtà un prodotto finanziario e che fosse mancato il rispetto del contratto-quadro e della disciplina sui servizi di investimento; chiedeva inoltre l’accertamento della nullità o annullabilità del contratto e la restituzione di quanto pagato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità del contratto e condannando le convenute in solido alla restituzione del premio, detratta la cedola riscossa. La Corte d’appello, su impugnazione della banca e della compagnia, riformava la decisione e rigettava le domande, ritenendo non provato che la banca avesse ricevuto dal cliente un incarico di investimento o che operasse quale intermediario del cliente; di conseguenza, escludeva l’applicazione dell’art. 23 TUF e della disciplina sul contratto-quadro. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) violazione delle norme TUF sugli strumenti/prodotti finanziari e sull’obbligo del contratto-quadro; (2) omesso esame di fatti e documenti decisivi che avrebbero dimostrato il collocamento del prodotto come servizio di investimento e quindi l’applicabilità dell’art. 23 TUF; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non provato l’incarico di intermediazione; (4) violazione degli artt. 1895 e 1421 c.c. per omessa rilevazione officiosa della nullità della polizza index linked per assenza di rischio demografico in capo all’assicuratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mancato conferimento alla banca dell’incarico di prestare un servizio di investimento per conto del cliente; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a rivalutare elementi istruttori e, comunque, il fatto decisivo era stato già esaminato e risolto in senso sfavorevole al ricorrente dalla Corte territoriale; il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una circostanza nuova, non emergente dalla sentenza impugnata, relativa alla mancata assunzione del rischio demografico, e perché una nullità di tal genere sarebbe comunque rilevabile solo in presenza di specifiche allegazioni e di un accertamento di merito incompatibile con il giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58/1998
servizi e attività di investimento
la Corte richiama la definizione legislativa di servizi di investimento e la usa per affermare che, nel caso concreto, non era stato allegato e provato lo svolgimento di un’attività riconducibile a tale nozione da parte della banca per conto del cliente.
la disciplina richiamata dal ricorrente è ritenuta non applicabile perché presuppone lo svolgimento di servizi di investimento per conto del cliente-investitore.
l’obbligo della forma scritta del contratto-quadro è escluso in mancanza di prova dell’incarico di intermediazione mobiliare conferito dal cliente alla banca.
è richiamato dal ricorrente come norma applicabile ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario, ma la Corte non ne afferma l’applicabilità autonoma nel caso concreto.
non consente di sovvertire l’accertamento di merito sulla mancata prova del conferimento dell’incarico di intermediazione.
non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per superare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
la Corte d’appello aveva rilevato che le domande assorbite non erano state ritualmente riproposte in appello; tale rilievo è riportato nella ricostruzione della sentenza impugnata.
è richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della polizza in difetto di rischio assicurativo, ma la questione è ritenuta nuova e non scrutinabile in cassazione perché priva di specifiche allegazioni di merito.
la rilevabilità d’ufficio della nullità è esclusa quando l’accertamento richiede fatti nuovi non allegati tempestivamente e non emergenti dalla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve, invece, nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione degli elementi istruttori; esso richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura di documenti o prove già esaminati.
- L’apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti del convincimento sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente.
- Gli obblighi formali e sostanziali della disciplina sui servizi di investimento, incluso il contratto-quadro, presuppongono che sia dimostrato lo svolgimento di un’attività di intermediazione finanziaria per conto del cliente; in difetto di tale prova, la disciplina del TUF non può essere automaticamente applicata.
- La nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio solo se i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e risultino compatibili con l’accertamento in sede di legittimità; non sono deducibili per la prima volta in cassazione circostanze nuove che richiedano un accertamento di merito.
- La violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non consente di ribaltare l’esito probatorio raggiunto dal giudice di merito, ma solo di denunciare un errore nel riparto dell’onere della prova o nell’utilizzo di prove legalmente acquisite.
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