Cassazione Civile, Ordinanza n. 08175/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente aperto nel 1987 ed estinto nel 1999. La società correntista aveva chiesto la ripetizione dell'indebito per importi che assumeva addebitati illegittimamente dalla banca per interessi pattuiti con rinvio alle "condizioni di piazza", capitalizzazione trimestrale, spese e commissione massimo scoperto non convenute. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, dichiarando la nullità della clausola di capitalizzazione e ricalcolando il rapporto. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione della banca e ha rigettato integralmente la domanda, ritenendo che la correntista non avesse assolto l'onere probatorio, avendo prodotto estratti conto solo dal 1991 e comunque incompleti, con lacune tali da rendere non affidabile la ricostruzione del saldo anche tramite CTU. In cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale impropriamente posto su di essa l'onere di ricostruire l'intero rapporto; violazione degli artt. 2697, 115, 116 e 210 c.p.c. e degli artt. 117 e 119, comma 4, TUB per avere ritenuto mancanti documenti e disatteso la CTU, nonostante estratti conto scalari e richiesta di esibizione; omesso esame dell'appello incidentale su addebiti per saldo "salvo buon fine" e spese di lite; nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle azioni di ripetizione di indebito su conto corrente, valutando in fatto che le lacune documentali erano estese e impedivano una ricostruzione attendibile del rapporto. Ha inoltre affermato che le doglianze della ricorrente miravano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove e della CTU, attività riservata al giudice di merito. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sull'istanza ex art. 210 c.p.c., perché il ricorso non specificava se e quando la richiesta fosse stata rinnovata in appello e se ricorressero i presupposti previsti in relazione alla previa richiesta ex art. 119 TUB. Inammissibili anche i motivi sull'omesso esame dell'appello incidentale e sulla motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo completo e intellegibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
L'onere di provare la pretesa restitutoria grava sul correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito; il giudice di merito deve però valutare se la documentazione prodotta consenta una ricostruzione attendibile del rapporto.
Non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Corte territoriale deciso sulle domande proposte.
La valutazione dell'eventuale non contestazione è riservata al giudice di merito e si sindaca in cassazione solo per anomalie motivazionali estreme.
La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito.
L'istanza di esibizione è ammissibile solo nei limiti del suo corretto uso processuale e non può avere finalità esplorative; nel caso concreto la doglianza è stata reputata non specifica.
Richiamato nel contesto della contestazione sulla validità e prova delle condizioni del rapporto bancario.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
Il cliente può ottenere la documentazione bancaria relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, ma l'istanza ex art. 210 c.p.c. è utilizzabile solo se la documentazione sia stata previamente richiesta e siano decorsi novanta giorni senza consegna.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto o presenti anomalie costituzionalmente rilevanti; non basta un preteso difetto di sufficienza.
Le doglianze formalmente di violazione di legge sono state ritenute in realtà dirette contro l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria.
La nullità per motivazione apparente non ricorre quando la sentenza esponga un percorso argomentativo comprensibile e non contraddittorio.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare l'omessa pronuncia su censure o la valutazione delle prove.
È richiamato come elemento che rende meno onerosa, in astratto, la ricostruzione dei rapporti bancari sulla base della documentazione disponibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da conto corrente bancario, il correntista deve provare il fondamento della propria pretesa mediante la produzione della documentazione idonea a ricostruire il rapporto; la mancanza o frammentarietà della prova può essere colmata solo se il materiale disponibile consenta una ricostruzione attendibile e non meramente ipotetica.
- La valutazione circa l'ampiezza e la rilevanza delle lacune documentali, nonché circa l'affidabilità della CTU che tenti di colmarle, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Le censure formalmente dirette a denunciare violazioni di legge non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove documentali o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere impiegata in modo esplorativo per supplire alla mancanza di prova della parte; in materia bancaria essa presuppone la previa richiesta della documentazione ex art. 119 TUB e il decorso del termine senza consegna.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta incompleta o non condivisibile se la sentenza esprime un percorso logico comprensibile.
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