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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08170/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una professionista aveva ricevuto dall'agente della riscossione una cartella di pagamento relativa a crediti previdenziali vantati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. La cartella era stata inizialmente impugnata davanti al tribunale ordinario, che aveva però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, quest'ultima aveva a sua volta declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La Corte di cassazione, investita del regolamento d'ufficio di giurisdizione, ha quindi dovuto stabilire se la controversia, pur veicolata tramite cartella esattoriale, riguardasse una pretesa tributaria oppure un rapporto previdenziale obbligatorio. Il ricorso sostanziale verteva sulla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione per l'opposizione alla cartella avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla Cassa professionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto non pertinente il criterio elaborato per le controversie su atti di riscossione di entrate tributarie, perché nel caso concreto la cartella non riguardava imposte o tributi, bensì crediti previdenziali. Ha richiamato la disciplina speciale della riscossione dei contributi degli enti previdenziali e la giurisprudenza costante secondo cui le controversie sui contributi previdenziali appartengono al giudice del lavoro anche quando la riscossione avvenga mediante cartella esattoriale e anche se l'ente creditore ha natura privatistica. Ha inoltre disposto la cassazione della pronuncia declinatoria del Tribunale di Salerno e la riassunzione della causa davanti a quel tribunale. Quanto alle spese, non ha provveduto alla loro regolazione per assenza di costituzione delle parti in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69

    consente il regolamento d'ufficio della giurisdizione da parte del giudice che si ritenga privo di giurisdizione o che neghi la propria giurisdizione in favore di altro giudice.

  • art. 24, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    prevede l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella e l'applicazione del rito del lavoro alle controversie sul merito della pretesa contributiva.

  • artt. 442 e seguenti c.p.c.

    regolano il rito applicabile al giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva.

  • art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992

    delimita le controversie attribuite al giudice tributario, che devono avere ad oggetto imposte e tributi o materie ad essi assimilabili; le controversie previdenziali ne restano fuori.

  • art. 18, comma 6, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    consente alla Cassa di provvedere alla riscossione dei contributi insoluti mediante ruoli, applicando le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come disciplina della riscossione delle imposte dirette applicabile, per rinvio, al recupero dei contributi della Cassa.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto contributi o premi previdenziali dovuti a enti previdenziali, anche se riscossi mediante cartella esattoriale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • Il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario vale solo per le controversie aventi ad oggetto tributi e non può essere esteso alle controversie di natura previdenziale, anche quando il recupero avvenga con strumenti tipici della riscossione tributaria.
  • La previsione di una procedura di riscossione mediante ruolo per crediti previdenziali non trasforma la natura del rapporto da previdenziale a tributaria; la disciplina speciale conserva la giurisdizione del giudice del lavoro sulle opposizioni al merito della pretesa contributiva.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura sostanziale del rapporto dedotto in giudizio e non il solo mezzo formale di riscossione utilizzato dall'ente creditore.
  • La giurisdizione del giudice tributario è circoscritta alle controversie tipizzate dalla legge o ad esse assimilabili e presuppone l'esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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