Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08173/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società cliente di ottenere, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia della documentazione relativa a tutte le operazioni intercorse con la banca in un determinato periodo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della banca e revocato il decreto ingiuntivo che imponeva la consegna della documentazione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello della cliente, ritenendo che il diritto ex art. 119 TUB non fosse azionabile con decreto ingiuntivo perché implicante un facere della banca nella formazione delle copie e, inoltre, non fosse esigibile poiché la cliente si era rifiutata di anticipare i costi richiesti per l'estrazione delle copie. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione degli artt. 119 TUB, 633, 638 e 1186 c.c., sostenendo che il diritto alla consegna di copia della documentazione è un diritto sostanziale autonomamente tutelabile anche in via monitoria, che l'obbligazione ha natura di dare e non di facere, e che il pagamento dei costi di produzione non condiziona l'esigibilità del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il diritto del cliente alla consegna di copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB è un diritto sostanziale autonomo, tutelabile in via giurisdizionale anche con ricorso per decreto ingiuntivo, perché l'oggetto della pretesa è la consegna di un dato/documento e non un facere della banca. Ha inoltre precisato che la facoltà della banca di addebitare al cliente i costi di produzione della documentazione non è condizione dell'esercizio del diritto e non ne incide sull'esigibilità, potendo semmai rilevare sul piano dell'addebito dei costi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa conformandosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 119 TUB

    quarto comma; ultimo comma

    Attribuisce al cliente un autonomo diritto sostanziale alla consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie dell'ultimo decennio; il diritto è tutelabile anche con decreto ingiuntivo e non è subordinato al previo pagamento dei costi di produzione, che possono essere solo addebitati.

  • art. 633 c.p.c.

    Il procedimento monitorio è utilizzabile anche per la tutela del diritto alla consegna di copia della documentazione bancaria, ove ricorrano gli ordinari presupposti del rito.

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 633 c.p.c. quale parametro del procedimento monitorio, la cui applicabilità non è esclusa dalla natura della pretesa ex art. 119 TUB.

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al requisito dell'esigibilità; la Corte ha escluso che il mancato pagamento preventivo dei costi di produzione renda inesigibile il diritto.

  • artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.

    Individuati come base sistematica degli obblighi integrativi e di buona fede a sostegno del diritto del cliente alla documentazione bancaria.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento degli obblighi di solidarietà che sorreggono la tutela del cliente e impediscono letture restrittive del diritto alla documentazione.

  • art. 210 c.p.c.

    La Corte distingue il diritto autonomo di cui all'art. 119 TUB dall'uso dell'ordine di esibizione, che è strumento diverso e funzionale alla prova in giudizio.

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    Richiamati incidentalmente in relazione ai profili di documentazione informatica e copie informatiche, a conferma che il diritto riguarda il dato/documento indipendentemente dal supporto materiale.

Massime di principio

  • Il diritto del cliente alla consegna di copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB costituisce un diritto sostanziale autonomo, azionabile direttamente in giudizio e non solo come mezzo istruttorio per altra domanda.
  • La pretesa ex art. 119 TUB ha ad oggetto una obbligazione di dare, non un facere della banca: la necessità di formare la copia è un aspetto strumentale ed eventuale che non muta la natura della prestazione.
  • Il procedimento per decreto ingiuntivo è esperibile anche per ottenere la documentazione bancaria, purché siano presenti i presupposti ordinari del rito monitorio.
  • Il diritto alla documentazione non è condizionato al previo pagamento dei costi di produzione: la banca può addebitarli al cliente, ma tale facoltà non può trasformarsi in una preclusione all'esercizio del diritto.
  • L'interpretazione dell'art. 119 TUB deve essere coerente con la realtà dei sistemi informatici bancari e deve valorizzare l'accesso al dato/documento, non la materialità del supporto su cui esso è incorporato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteDecreto ingiuntivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.