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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15044/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di indagini bancarie sui conti correnti e postali del contribuente, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2007, recuperando a tassazione un reddito di euro 1.994.111. La CTP respingeva il ricorso del contribuente; la CTR accoglieva solo parzialmente l'appello, rideterminando il maggior reddito imponibile in euro 436.630,51. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, assumendo l'illegittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato e contestando la validità della delega/reggenza del funzionario firmatario; con il secondo motivo, violazione dell'art. 12 L. 212/2000 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l'accertamento bancario avrebbe dovuto essere preceduto da un formale invito a comparire e dal rispetto del termine dilatorio, non essendo sufficiente il questionario e il contraddittorio scritto. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR aveva aderito in modo apodittico alla c.t.u. senza verificare analiticamente, per ogni operazione bancaria, se il contribuente avesse fornito prova contraria idonea a superare la presunzione legale di maggior reddito; contestava inoltre la giustificazione dei versamenti come restituzione di prestiti infruttiferi da società partecipate, in relazione alla capacità economica di queste ultime.

La decisione

La Corte ha qualificato come principale il ricorso del contribuente e come incidentale quello dell'Agenzia. Ha rigettato il ricorso principale: ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo la sentenza della CTR dotata di motivazione esistente e intellegibile; ha dichiarato inammissibili come nuove le censure sulla delega di firma/reggenza del funzionario sottoscrittore dell'avviso, perché non risultava che fossero state ritualmente introdotte nei gradi di merito; ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, affermando che negli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati come l'IRPEF non sussiste l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che nelle indagini bancarie opera una presunzione legale relativa di maggior reddito superabile solo con prova contraria analitica sulle singole movimentazioni; la CTR, limitandosi ad aderire alla c.t.u., non aveva verificato con rigore e per ciascun versamento la prova della sua irrilevanza fiscale o della sua già avvenuta inclusione nel reddito dichiarato. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, nn. 2) e 7), D.P.R. n. 600/1973

    presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie; prova contraria del contribuente

    Le movimentazioni bancarie, in particolare i versamenti, possono fondare una presunzione iuris tantum di redditi non dichiarati; il contribuente può superarla solo dimostrando analiticamente che le somme sono già imponibili o fiscalmente irrilevanti.

  • art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), D.P.R. n. 633/1972

    richiamato in via sistematica dalla Corte

    Norma parallela a quella sulle imposte dirette, richiamata per ribadire il regime presuntivo delle indagini bancarie.

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    È riferito agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e non si applica agli accertamenti "a tavolino" fondati su indagini bancarie.

  • art. 24 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta introduzione della questione della delega; la Corte rileva la novità della censura.

  • art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello; la Corte lo applica per dichiarare nuova la questione sulla delega di firma/reggenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al sindacato sulla motivazione, limitato al c.d. minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione solo apparente o del minimo costituzionale integra nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma speciale del processo tributario sul requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione utilizzati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della giustificazione delle movimentazioni bancarie.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale soccombente.

  • art. 20 D.P.R. n. 266/1997

    Richiamato dal ricorrente per contestare la reggenza del funzionario firmatario; la censura è dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 24, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento ai motivi aggiunti nel processo tributario, la cui mancata deduzione impedisce l'esame della questione nuova.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari relativi a tributi non armonizzati, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato quando l'attività dell'Ufficio si svolge "a tavolino" senza accesso nei locali del contribuente.
  • L'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti sulle movimentazioni bancarie è una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo la cui omissione determini, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento.
  • La presunzione legale di maggior reddito desunta dai versamenti bancari è superabile solo mediante prova contraria specifica e analitica per ciascuna operazione, dimostrando che le somme sono già confluite nel reddito dichiarato oppure sono fiscalmente irrilevanti.
  • Il giudice di merito che decida sulla base delle risultanze bancarie deve verificare rigorosamente la prova contraria offerta dal contribuente e darne conto in motivazione per ogni singola movimentazione contestata.
  • Nel processo tributario non possono essere esaminate in cassazione questioni nuove non risultanti ritualmente introdotte nei precedenti gradi di giudizio; il divieto di domande ed eccezioni nuove opera anche sulla contestazione della legittimazione del firmatario dell'atto.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile o alla motivazione perplessa o incomprensibile, non alla semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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