Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto che fosse accertato che la Roggia di Sotto non rientrava nel reticolo idrico minore comunale, con conseguente insussistenza del canone concessorio richiesto dal Comune, e che fosse ordinata la restituzione di quanto già versato; in subordine, chiedeva la rideterminazione del canone in misura inferiore con restituzione dell'eccedenza. Nel ricorso per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 200 t.u. acque, eccesso di potere, sviamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza del TSAP, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente avallato l'imposizione del canone su un'opera privata e che il Comune avrebbe dovuto procedere a un provvedimento di demanializzazione, oltre ad aver violato il principio di legittimo affidamento e il divieto di autotutela oltre i limiti dell'art. 21-nonies l. 241/1990; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e amministrative sulla qualificazione del rapporto, sull'arricchimento senza causa e sulla quantificazione del canone, contestando sia il presupposto dell'assoggettamento al canone sia il criterio seguito dal Comune per determinarne l'importo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse in realtà a riesaminare il merito della controversia e che le censure non fossero riconducibili ai limiti del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Ha poi rigettato il secondo motivo, osservando che la decisione impugnata si fondava su una ratio decidendi autonoma e sufficiente: la Roggia di Sotto risultava compresa nel reticolo idrico minore sulla base di una delibera comunale non impugnata; la società ne faceva uso come scarico delle acque del proprio insediamento, sicché era tenuta al pagamento del canone; la quantificazione era stata effettuata secondo i parametri regionali, senza discrezionalità comunale. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato nel complesso, con condanna della società alle spese e con accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 200 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
"Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione"
delimita i motivi esperibili avverso le decisioni del TSAP: incompetenza/eccesso di potere e violazione o falsa applicazione di legge, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 3 l. 31 marzo 1877, n. 3761
"incompetenza od eccesso di potere"
richiamato come base storica dell'odierna impugnazione per eccesso di potere davanti alle Sezioni Unite.
il ricorso per cassazione contro le sentenze del TSAP può essere proposto per violazione di legge e, nei limiti attuali, anche per il vizio di motivazione tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111 Cost.
consente il sindacato in cassazione sui soli vizi della motivazione che si traducano in inesistenza, mera apparenza o contraddittorietà radicale, non nel controllo della sufficienza o razionalità della motivazione sui fatti.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia ravvisato la violazione.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica accoglienza da parte della Corte.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente anche in relazione al principio di buona fede e correttezza nell'azione amministrativa.
richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito, ma la Corte ha ritenuto non superata la ratio sulla legittimità del pagamento in base all'ingiunzione non annullata.
richiamato in via subordinata dalla ricorrente per sostenere un'azione di arricchimento senza causa, censura ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2041 c.c.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
evocato dalla ricorrente per sostenere il divieto di autotutela tardiva della PA; la Corte ha rilevato che tale questione non era stata trattata nei gradi di merito e comunque non era decisiva nel ricorso proposto.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che sarebbe stato necessario un diverso procedimento amministrativo, ma la censura è stata reputata non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
richiamata dalla ricorrente insieme all'art. 21-nonies.
Massime di principio
- Avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello sono deducibili in cassazione solo i vizi consentiti dalla disciplina speciale, letta alla luce dell'art. 111 Cost.; non è ammissibile una censura che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non consente il controllo sulla sufficienza o sulla razionalità della motivazione in punto di fatto; è sindacabile soltanto la mancanza assoluta, la mera apparenza o la radicale contraddittorietà della motivazione.
- Una censura è inidonea a determinare la cassazione quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se una ratio sufficiente a sorreggere la decisione resta intatta, il ricorso va respinto o il motivo va dichiarato inammissibile/infondato.
- Il canone dovuto per l'uso esclusivo o speciale di un bene pubblico è correlato all'utilizzazione del bene, e lo stato soggettivo dell'utilizzatore non incide, di per sé, sull'obbligo di corrisponderlo.
- Se la qualificazione di un bene o di un corso d'acqua nel reticolo idrico minore risulta da un atto amministrativo generale non impugnato, tale presupposto non può essere rimesso in discussione in sede di impugnazione del canone fondato su quel presupposto.
- Quando la disciplina di settore predetermina il criterio di calcolo del canone, l'amministrazione non dispone di discrezionalità nella quantificazione del quantum se non nei limiti espressamente previsti dalla normativa applicabile.
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