Cassazione Civile, Ordinanza n. 14993/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Il consorzio correntista aveva agito per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente e conto anticipi chiuso nel 2004, deducendo la mancata consegna del contratto e l’illegittimità di interessi ultralegali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e commissioni di massimo scoperto non convenute. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancata produzione del contratto e per ritenuta inammissibilità/irrilevanza dell’istanza di acquisizione documentale. La corte d’appello, invece, aveva accolto la domanda, dichiarando nulle le clausole relative a interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto e condannando la banca alla restituzione di oltre 113 mila euro. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme su nullità, ripetizione d’indebito e prova documentale, sostenendo che la corte d’appello avesse fondato la decisione su estratti conto non prodotti e avesse errato nell’attribuire alla banca l’onere di provare i fatti costitutivi della nullità; 2) violazione delle norme su esibizione documentale e art. 119 TUB, deducendo l’erroneità del richiamo all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l’inapplicabilità dell’art. 119 TUB a documentazione risalente oltre il decennio; 3) violazione delle norme sulla prova e sull’ultrapetizione, lamentando che non fosse stata provata l’esistenza nel contratto delle clausole contestate e che la corte avesse dichiarato una nullità totale invece della parziale richiesta; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente; 5) ulteriore vizio di motivazione per mancata considerazione di una delle rielaborazioni contabili del consulente e dell’eccezione di prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha affermato che, se è possibile ricostruire il rapporto di dare-avere anche mediante estratti conto e consulenza tecnica, quando la pretesa di ripetizione si fonda sulla nullità di specifiche clausole contrattuali, l’onere di provare l’effettiva pattuizione di tali clausole grava sul correntista attore; in mancanza del testo contrattuale non è possibile accertare la pattuizione di interessi ultralegali o la determinatezza delle commissioni. Ha però anche precisato che la mancata produzione del contratto non impedisce di per sé la domanda di ripetizione fondata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, perché l’anatocismo debitorio è una prassi illegittima in sé e può essere provato tramite la documentazione contabile e la c.t.u. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività; il quarto è stato assorbito; il quinto è stato dichiarato inammissibile. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla corte territoriale, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo nei limiti indicati, ha dichiarato inammissibile il secondo e il quinto motivo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata motivata dall’errore della corte territoriale nell’attribuire alla banca l’onere di provare l’esistenza e il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, nonché dalla necessità di distinguere tra domande fondate sulla nullità di clausole specifiche e domanda fondata sulla sola indebita capitalizzazione trimestrale, che non richiede necessariamente la produzione del contratto.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: chi agisce per l’indebito fondato sulla nullità di specifiche clausole deve provarne la pattuizione e il contenuto, mentre non è corretto addossare tale prova alla banca in modo generalizzato.
Censurata la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato la nullità delle clausole senza che fosse provata la loro effettiva esistenza nel contratto.
Richiamato come base dell’azione di ripetizione dell’indebito conseguente alla dedotta nullità delle clausole contrattuali.
Invocato nel ricorso per contestare l’uso di documenti non prodotti o il presunto mancato rispetto del principio di disponibilità della prova.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali e della consulenza tecnica d’ufficio.
Deducendosi la sua non corretta applicazione rispetto alla richiesta di esibizione documentale del contratto bancario.
Richiamato in relazione al diritto del cliente di ottenere documentazione bancaria; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante, nel caso concreto, la censura sulla sua applicazione perché non risultava decisivo ai fini della decisione.
Invocato in relazione alla dedotta ultrapetizione sulla nullità totale anziché parziale del contratto.
Richiamato nei motivi quarto e quinto per asserita motivazione apparente o mancante.
Citato quale base della domanda di maggior danno, poi non accolto in appello.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al valore delle ordinanze istruttorie rispetto alla decisione finale.
Richiamato per la dedotta ultrapetizione e per il divieto di pronunciare oltre la domanda.
Massime di principio
- Quando la domanda di ripetizione dell’indebito è fondata sulla nullità di specifiche clausole contrattuali, l’attore deve provare l’effettiva pattuizione e il contenuto di tali clausole; la mera allegazione dell’esistenza di un rapporto di conto corrente non basta.
- La prova del rapporto bancario e della sua ricostruzione contabile può essere fornita anche tramite estratti conto, scalari e consulenza tecnica d’ufficio; tuttavia tale ricostruzione non supplisce automaticamente alla mancanza della prova del contenuto negoziale quando la domanda presuppone l’esistenza di clausole nulle specificamente pattuite.
- L’errore sul riparto dell’onere probatorio si verifica se il giudice pone a carico della banca la dimostrazione dei fatti costitutivi della nullità invocata dal correntista attore, anziché richiederne la prova a chi agisce in ripetizione.
- La domanda di ripetizione basata sull’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi può essere esaminata anche in assenza del testo contrattuale, se la prassi anatocistica risulta dalla documentazione contabile acquisita e dalla consulenza tecnica, perché l’anatocismo debitorio è un addebito illegittimo in sé.
- L’ordine di esibizione documentale e le questioni relative all’art. 119 TUB sono irrilevanti in cassazione quando la decisione di merito sia stata fondata su autonome risultanze probatorie già acquisite e la censura non incida in modo decisivo sull’esito della controversia.
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