Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ceduto volontariamente un terreno, in luogo di espropriazione per pubblica utilità, a fronte di un corrispettivo sul quale il sostituto d'imposta aveva operato la ritenuta IRPEF del 20%. Dopo aver già rivalutato il terreno e pagato l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa sulla rivalutazione dei terreni, il contribuente chiedeva all'Amministrazione finanziaria il rimborso della ritenuta subita, sostenendo che non vi fosse plusvalenza tassabile o comunque che la tassazione avesse comportato una duplicazione di imposta. L'Ufficio taceva e il contribuente agiva in giudizio; la CTP accoglieva, la CTR confermava il diritto al rimborso rilevando che, in base alla ratio dell'art. 11 l. n. 413/1991 letta in modo costituzionalmente orientato, non può esservi duplicazione di imposta e che la plusvalenza, calcolata sul valore rivalutato, non era stata specificamente censurata dall'appellante. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 82 TUIR e dell'art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, sostenendo che la cessione volontaria di terreno destinato a edilizia residenziale pubblica economica e popolare è tassabile e che il previo pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione non elimina l'obbligo di ritenuta del sostituto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva negato in astratto la tassabilità delle plusvalenze da cessione volontaria/esproprio, ma aveva fondato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sull'assenza di specifica censura, in appello, della conclusione del primo giudice circa l'inesistenza della plusvalenza calcolata sul valore rivalutato del terreno. Poiché il ricorso per cassazione si concentrava sulla questione generale della ritenuta e non confutava tale passaggio decisivo, è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di legittimità; la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Ufficio come disposizione sulla tassazione delle plusvalenze; la Corte ne ricorda la declaratoria di incostituzionalità parziale e la successiva lettura coordinata con l'art. 11 l. n. 413/1991
art. 11, commi 5 e 7, L. 30 dicembre 1991, n. 413
norma che prevede la tassazione delle plusvalenze sulle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria; la Corte evidenzia che la questione della ritenuta non era il vero decisum della CTR
art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
indicato come norma in cui è confluito l'art. 11 l. n. 413/1991
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge
richiamata per la rivalutazione del terreno prima della cessione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione al caso, essendo soccombente un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413
la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla conformità della norma alla Costituzione e al diritto dell'Unione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contestare un tema diverso o solo astrattamente collegato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'assenza di una specifica censura in appello a un capo decisivo della sentenza di primo grado, il ricorso in cassazione deve investire precisamente tale passaggio, altrimenti difetta di decisività.
- La tassazione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o da cessione volontaria è regolata dall'art. 11 L. n. 413/1991, ma la verifica concreta della debenza del rimborso dipende anche dal corretto calcolo della plusvalenza rispetto al valore di acquisto o rivalutato del bene.
- La rivalutazione fiscale del terreno e il pagamento dell'imposta sostitutiva non escludono automaticamente la disciplina della ritenuta sulla plusvalenza, ma la controversia va risolta in concreto secondo la base imponibile effettivamente accertata e contestata.
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può surrogare la mancata critica di un accertamento o di una affermazione decisiva compiuta dal giudice di merito.
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