Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso da un comune per ottenere da una società acquedottistica il pagamento di somme annuali indicate come dovute in base a un atto di conciliazione del 30 ottobre 2001, relative alla captazione dell’acqua di un fiume per le annualità 2015 (secondo semestre), 2016 e 2017. Il tribunale emetteva ingiunzione; la società proponeva opposizione sostenendo, in via preliminare, l’incompetenza del tribunale ordinario e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, e nel merito chiedeva la revoca del decreto. Rigettata l’opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, la società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 20, 35 e 55 r.d. n. 1775/1933, lamentando che la corte d’appello avesse negato la competenza del giudice specializzato senza esaminare specificamente i motivi di appello e senza spiegare perché la somma pattuita nell’atto dovesse essere qualificata come indennizzo e non come canone idrico, sostenendo anche che l’accordo regolava rapporti pubblicistici e che vi era stata violazione dei criteri ermeneutici; con il secondo motivo deduceva, ancora sotto il profilo dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 329 c.p.c., che la corte territoriale avesse errato nel ritenere non censurata una seconda ratio decidendi del primo giudice, relativa alla valenza confessorio-ricognitiva degli atti di debito e dei pagamenti eseguiti, sostenendo di aver invece contestato in appello la natura di ricognizione di debito e la portata delle proprie precedenti opposizioni a ingiunzioni analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il rigetto dell’eccezione di incompetenza del tribunale ordinario, richiamando l’ordinanza n. 14477/2021 resa tra le stesse parti in altra controversia analoga, e ha osservato che le decisioni della Corte sulla giurisdizione e competenza hanno efficacia anche nei successivi processi tra le stesse parti. Quanto al secondo motivo, ha rilevato il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché la ricorrente non aveva testualmente riprodotto il motivo di appello necessario a dimostrare di aver effettivamente censurato la seconda ratio decidendi posta a base della decisione di merito. Le ulteriori censure sono state quindi ritenute vane, ed è stata confermata la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal comune.
invocato dal resistente per eccepire l’improcedibilità del ricorso per cassazione, eccezione poi superata perché il ricorso risultava tempestivamente depositato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a fondamento delle censure di violazione di legge e di vizio motivazionale.
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per carenza di specificità.
artt. 20, 35 e 55 r.d. n. 1775/1933
richiamati dalla ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e la natura pubblicistica del rapporto.
art. 12, comma 1, preleggi
richiamato dalla ricorrente come parametro ermeneutico asseritamente violato nella qualificazione del termine "canone idrico".
richiamato nel secondo motivo per contestare la pretesa acquiescenza ritenuta dalla corte d’appello.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che, anche nei ricorsi per error in procedendo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto processuale e riprodurre gli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Le decisioni della Corte di cassazione in materia di giurisdizione o competenza, quando rese nell’esercizio della funzione regolatrice, possono spiegare efficacia anche in successivi giudizi tra le stesse parti, impedendo di riproporre utilmente la medesima questione in controversie analoghe.
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando con precisione il fatto processuale rilevante e riproducendo gli atti o i motivi di gravame necessari a dimostrare l’errore denunciato.
- La censura di omessa pronuncia o di mancato esame di una ratio decidendi è inammissibile se il ricorrente non dimostra, in modo autosufficiente, di avere effettivamente devoluto quella specifica questione al giudice di merito.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, è necessario impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola di esse rende inutile l’esame delle ulteriori doglianze.
- L’eccezione di improcedibilità del ricorso resta assorbita se il ricorso è comunque dichiarato inammissibile e, in ogni caso, va verificata in concreto la tempestività del deposito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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