Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di una società gestore del servizio idrico, per il pagamento di somme qualificate come indennità periodiche dovute per la captazione dell’acqua di un fiume, in base a un atto di conciliazione del 2001 e a una successiva ricognizione/dilazione del debito del 2005. La società aveva proposto opposizione a entrambi i decreti, ma il tribunale le aveva rigettate e la corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione delle norme sulla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la controversia riguardasse canoni idrici e dunque materia devoluta al giudice speciale; inoltre ha denunciato la mancata considerazione del preteso vizio genetico della convenzione/conciliazione del 2001, lamentando che la somma fosse stata interpretata come indennizzo e non come canone, e che la motivazione fosse apparente o mancante su punti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico e disarticolato, che non potevano essere prospettate come omessa motivazione questioni relative alla competenza o alla valutazione di documenti, che la ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel ricorso l’atto di conciliazione del 30.10.2001, e che in sostanza si trattava di una critica all’interpretazione del titolo negoziale compiuta dal giudice di merito, non censurabile in cassazione come mero dissenso interpretativo. Ha inoltre osservato che, per il tipo di giudizio e la data di introduzione dell’appello, operava l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze sulla competenza, sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale devono essere ricondotte ai corretti parametri di ricorso; non è consentito trasformare un preteso error in procedendo in una censura di omessa o illogica motivazione.
La censura di omessa pronuncia deve essere specifica; non può essere dedotta in modo generico come omessa motivazione su un punto essenziale.
Le questioni nuove in appello sono inammissibili; la corte d'appello ha ritenuto nuove le doglianze sul vizio genetico della convenzione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve produrre il documento su cui fonda la censura, indicarne con precisione la collocazione processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto; in mancanza la censura è inammissibile.
Quando l'appello, introdotto nel periodo rilevante, conferma integralmente la decisione di primo grado, non è proponibile il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per il contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
r.d. n. 1775/1933
artt. 20, 35, 55, lett. g), e 140
Le norme sul regime delle acque pubbliche sono state invocate dalla ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ma la Corte ha ritenuto corretta la competenza del giudice ordinario in ragione della natura negoziale della pretesa.
Massime di principio
- La competenza del giudice ordinario non è esclusa dal solo fatto che la controversia riguardi captazione di acque pubbliche, se la pretesa azionata deriva da un autonomo titolo negoziale transattivo o conciliativo che definisce un precedente contenzioso e regola il corrispettivo/indennizzo dovuto tra le parti.
- Nel ricorso per cassazione chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento deve rispettare rigorosamente l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando dove il documento sia stato prodotto e riportandone il contenuto essenziale.
- La censura di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella adottata dal giudice di merito; l'interpretazione negoziale è un accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti stretti della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di questioni giuridiche, deduzioni difensive o profili interpretativi del contratto.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado nei casi disciplinati dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la decisione di appello.
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