Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390, secondo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, poiché la Banca d'Italia non aveva aderito alla rinuncia, e ha escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa era stato destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con riflessi sulla situazione patrimoniale, nonché per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organismo di vigilanza. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 145 t.u.b. dinanzi alla Corte d'appello di Roma, chiedendo l'annullamento o l'inefficacia dell'atto sanzionatorio e l'esclusione della debenza della sanzione, in subordine la riduzione al minimo edittale. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Banca d'Italia ha resistito con controricorso e non ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
Viene indicato come base del rimedio oppositivo avverso la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea perché conforme ai requisiti richiesti per produrre l'effetto estintivo.
La rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso deciso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con i requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In mancanza di adesione della controparte alla rinuncia, le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente rinunciante.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia in cassazione, non si applica automaticamente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se la disciplina richiamata dalla Corte esclude tale conseguenza nel caso concreto.
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