Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390, secondo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, poiché la Banca d'Italia non aveva aderito alla rinuncia, e ha escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa era stato destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con riflessi sulla situazione patrimoniale, nonché per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organismo di vigilanza. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 145 t.u.b. dinanzi alla Corte d'appello di Roma, chiedendo l'annullamento o l'inefficacia dell'atto sanzionatorio e l'esclusione della debenza della sanzione, in subordine la riduzione al minimo edittale. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Banca d'Italia ha resistito con controricorso e non ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 145 t.u.b.

    Viene indicato come base del rimedio oppositivo avverso la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea perché conforme ai requisiti richiesti per produrre l'effetto estintivo.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso deciso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con i requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In mancanza di adesione della controparte alla rinuncia, le spese del giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente rinunciante.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia in cassazione, non si applica automaticamente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se la disciplina richiamata dalla Corte esclude tale conseguenza nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.