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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02344/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con cui l'Ufficio contestava a una società operante nel commercio di autovetture maggiori imposte Ires, Iva e Irap per omessa fatturazione di ricavi, per un importo indicato di euro 1.569.953,00. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia osservando che, nell'accertamento in rettifica, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche i costi effettivamente sostenuti per l'acquisto delle autovetture vendute. In un giudizio connesso, relativo alla cartella di pagamento emessa per Irap e Iva 2006, la CTR aveva annullato la cartella ritenendo caducato l'atto presupposto. In Cassazione l'Agenzia deduceva, nel primo ricorso, violazione delle norme sull'accertamento e sulla deducibilità dei costi, sostenendo che il riconoscimento forfettario dei costi non era dovuto nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo e che, comunque, la CTR non poteva annullare integralmente l'avviso senza rideterminare quantomeno il quantum imponibile tenendo conto dei costi; nel secondo ricorso deduceva l'erroneità dell'annullamento integrale della cartella e il difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Sul ricorso n. 7814/2018 ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per difetto di motivazione della decisione di annullamento integrale dell'avviso, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso n. 20342/2018 è stato dichiarato assorbito in ragione dell'esito del primo ricorso. La Corte ha precisato che, accertata la necessità di considerare i costi sostenuti per la produzione del reddito, il giudice di merito avrebbe dovuto quantificarli anche in via presuntiva, anziché limitarsi ad annullare integralmente l'atto impositivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo l'Ufficio non è tenuto a riconoscere automaticamente, in via forfettaria, costi di produzione; tuttavia il giudice deve verificare se e in quale misura tali costi siano effettivamente sostenuti e deducibili, evitando di mantenere un imponibile che prescinda dai costi correlati ai ricavi accertati.
  • Quando l'atto impositivo è fondato su ricostruzioni presuntive del reddito e risulta necessario tenere conto dei costi di produzione, il giudice di merito non può limitarsi ad annullare integralmente l'accertamento senza motivare e senza procedere a una rideterminazione, anche presuntiva, del quantum dovuto.
  • In presenza di maggiore imponibile accertato e di costi sicuramente inerenti all'attività svolta, la decisione deve distinguere tra an e quantum della pretesa: l'eventuale fondatezza della pretesa fiscale non esclude la necessità di ridurne l'ammontare in ragione dei costi provati o comunque ragionevolmente stimabili.
  • Se la cartella deriva da un atto presupposto solo parzialmente caducato, il sindacato del giudice deve coordinarsi con la permanenza della pretesa residua e non può estendersi a un annullamento totale senza specifica giustificazione.
  • Il giudice di merito, ove non disponga di prova puntuale sui costi, può determinarli in via presuntiva, anche facendo ricorso a medie di settore o a consulenza tecnica, purché la quantificazione sia coerente con la capacità contributiva e con il nesso tra ricavi e costi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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