Cassazione Civile, Ordinanza n. 02336/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche non versate per l’anno 2008, concernenti tre autovetture. In primo grado e poi in appello la pretesa era stata confermata. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) deduceva la nullità della costituzione in primo grado della Regione per asserita invalidità della procura ad litem, sostenendo che la firma illeggibile e la formula usata non consentissero di individuare validamente il conferente e il suo potere rappresentativo; 2) denunciava il mancato rilievo officioso della nullità della costituzione dell’ente per difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva rilasciato la procura, assumendo che la legge regionale attribuisse la rappresentanza solo al Presidente e non al Vicepresidente; 3) contestava la ritenuta regolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, affermando che la Corte regionale aveva valorizzato mere copie fotostatiche, da lei disconosciute, senza produzione degli originali, con conseguente mancata prova dell’interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il soggetto che agiva per la Regione era comunque agevolmente individuabile nonostante la sottoscrizione illeggibile; ha ritenuto non decisivo quel motivo anche perché la Regione risultava ritualmente costituita nel grado di appello e gli avvisi di accertamento erano stati prodotti. Ha respinto il secondo motivo osservando, da un lato, che la contestazione sul potere rappresentativo era stata sollevata tardivamente in cassazione e, dall’altro, che in tema di capacità processuale grava su chi contesta il potere rappresentativo l’onere di provarne l’inesistenza; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il vicepresidente può normalmente esercitare le funzioni vicarie del presidente senza delega apposita, salvo prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indicava il contenuto degli avvisi né le concrete modalità del disconoscimento delle copie; ha ribadito che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. richiede contestazione chiara e univoca della conformità all’originale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l’apprezzamento della procura e della prova documentale.
art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato per contestare la validità della costituzione in giudizio dell’ente impositore nel processo tributario.
art. 47, primo comma, lett. a), legge Regione Campania n. 6/2009
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la rappresentanza dell’ente spettasse solo al Presidente e non al Vicepresidente.
Richiamato per sostenere l’inefficacia interruttiva della prescrizione in mancanza di prova della notifica degli avvisi.
Richiamato in relazione alla prova e alla efficacia della documentazione prodotta in copia.
La Corte ha ribadito che il disconoscimento della copia fotostatica deve essere chiaro, univoco e specifico quanto al documento e alle difformità dall’originale.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza specifica decisività nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di disconoscimento documentale.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di efficacia probatoria dei documenti non disconosciuti.
art. 3 d.l. 2/1986 conv. in L. 60/1986
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
La Corte ha affermato che chi agisce come organo di persona giuridica e rilascia mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la propria veste; l’assenza del potere rappresentativo deve essere provata da chi la contesta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di capacità processuale della persona fisica che agisce come organo di un ente o di una società, il potere rappresentativo si presume legittimamente esistente; spetta a chi lo contesta provare l’inesistenza o l’assenza dei poteri, e la contestazione non può essere formulata utilmente per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti di fatto.
- La sottoscrizione illeggibile della procura non determina di per sé la nullità del mandato ad litem se dal contesto dell’atto è comunque possibile identificare il soggetto conferente e il collegamento con l’ente rappresentato.
- Il vicepresidente di un ente pubblico dotato di funzioni vicarie può normalmente esercitare la rappresentanza dell’ente in sostituzione del presidente senza necessità di una delega espressa, salvo che sia dimostrata l’insussistenza dei presupposti legittimanti la sostituzione.
- Nel processo civile, il disconoscimento di copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. richiede una contestazione specifica, chiara e univoca della conformità all’originale, con indicazione del documento contestato e delle difformità riscontrate; non bastano formule generiche o di stile.
- Quando la censura investe la prova documentale, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare il contenuto dei documenti rilevanti e le concrete modalità della contestazione svolta nel giudizio di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Ai fini dell’interruzione della prescrizione mediante atti prodromici a una cartella esattoriale, la prova della notifica può essere fornita anche mediante copie documentali, ma la contestazione dell’obbligato deve colpire specificamente la conformità o l’idoneità probatoria delle copie prodotte.
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