Cassazione Civile, Ordinanza n. 02333/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso e dell’adesione del controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza affrontare il merito delle censure proposte contro il decreto del tribunale.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore aveva impugnato il decreto del Tribunale di Como che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della società. Nel giudizio di cassazione, dopo la proposizione del ricorso avverso quel decreto, è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato, cui la controparte fallimentare ha aderito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e seguita dall’adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito della decisione impugnata.
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