Cassazione Civile, Ordinanza n. 02335/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assuntore)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di insinuazione tardiva al passivo presentata da una società cessionaria di crediti ottenuti da un lodo arbitrale internazionale, nei confronti del fallimento di una società in accomandita semplice e del socio/fideiussore. La creditrice sosteneva che il proprio credito, originariamente accertato da un lodo arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, fosse stato garantito da fideiussioni prestate da soggetti collegati al debitore principale e che il credito dovesse essere ammesso per l’intero importo domandato, con interessi e spese, anche in forza di atti interruttivi della prescrizione e della deroga pattizia all’art. 1957 c.c. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei limiti di una parte del credito, ritenendo opponibile al fallimento la garanzia e non maturata la prescrizione; in appello, la società assuntrice del concordato fallimentare aveva impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che le fideiussioni non fossero opponibili per difetto di data certa, che le lettere di messa in mora fossero inefficaci perché prive di sottoscrizione e che il credito fosse comunque prescritto. La Corte d’appello aveva accolto l’appello principale e respinto quello incidentale, dichiarando prescritto il credito e quindi inesistente ogni obbligazione della società assuntrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2704 c.c. per erroneo giudizio sulla data certa delle fideiussioni e delle scritture collegate; (2) violazione degli artt. 2719 c.c. e 18 d.P.R. 445/2000 sulla prova documentale autenticata; (3) violazione degli artt. 2946, 1310, 2697 e 1335 c.c. per avere la Corte negato efficacia interruttiva a lettere di messa in mora prive di firma; (4) violazione dell’art. 1957 c.c. in relazione agli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la deroga convenzionale al termine di decadenza fosse operante e che la prescrizione non fosse maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo e anche il ricorso incidentale condizionato. Ha quindi confermato l’esito sfavorevole alla creditrice ricorrente, condannandola al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda soprattutto su due ratio: le lettere di costituzione in mora prive di sottoscrizione non sono idonee a interrompere la prescrizione, perché la firma è elemento essenziale dell’atto; inoltre, anche a voler considerare la deroga all’art. 1957 c.c., il credito risultava comunque prescritto, poiché gli atti utili sarebbero stati tardivi rispetto all’assunzione della garanzia e al decorso del termine decennale dell’obbligazione principale. Le questioni sulla data certa delle fideiussioni e sulla prova documentale restano assorbite.
Norme richiamate
art. 101 L. Fall.
indica il rito dell’insinuazione tardiva al passivo come base processuale della domanda di credito
art. 2704 c.c.
la data certa della scrittura privata è necessaria per l’opponibilità ai terzi e al fallimento
art. 2719 c.c.
viene invocato sulla efficacia probatoria delle copie fotografiche di scritture
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato sulla efficacia delle copie autentiche di atti e documenti
art. 2946 c.c.
richiamato quale termine di prescrizione decennale dell’azione di credito
art. 1310 c.c.
invocato in tema di effetti degli atti interruttivi nei confronti dei condebitori o fideiussori
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
art. 1335 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la rilevanza della conoscibilità della dichiarazione recettizia
art. 1957 c.c.
la deroga pattizia è astrattamente possibile, ma non consente di eludere il limite temporale collegato alla prescrizione dell’obbligazione principale secondo la ricostruzione della Corte di merito richiamata dalla Cassazione
art. 2943 c.c.
la costituzione in mora interrompe la prescrizione solo se validamente formata, quindi con sottoscrizione
art. 2945 c.c.
richiamato in relazione agli effetti dell’interruzione e alla decorrenza di un nuovo termine prescrizionale
art. 1362 c.c.
richiamato per l’interpretazione del contenuto e della natura della garanzia
art. 839 c.p.c.
richiamato per il riconoscimento dell’efficacia in Italia del lodo arbitrale straniero
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
artt. 1939 c.c. e 1957 c.c.
in deroga agli articoli n.1939 e n. 1957 del codice civile
le parti avevano espressamente pattuito una deroga, ma ciò non ha salvato il credito dalla prescrizione
Massime di principio
- La costituzione in mora, per produrre effetto interruttivo della prescrizione, deve essere un atto scritto validamente imputabile al creditore; la sottoscrizione è elemento essenziale e la sua mancanza rende inefficace la diffida.
- Le mere copie o riproduzioni documentali non bastano a fondare l’efficacia dell’atto se non consentono di ricostruire con certezza la riferibilità della dichiarazione al soggetto che la avrebbe emessa.
- La deroga convenzionale all’art. 1957 c.c. è in linea di principio ammissibile, ma va coordinata con la natura della garanzia prestata e con i limiti temporali che derivano dalla prescrizione dell’obbligazione principale.
- Quando il ricorso per cassazione mira, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione di fatto o delle prove, il motivo è inammissibile o comunque infondato se non indica uno specifico errore di sussunzione.
- Se gli atti interruttivi della prescrizione sono nulli o inefficaci, il credito resta soggetto al decorso del termine prescrizionale ordinario, anche nei confronti del fideiussore o del soggetto obbligato in via di regresso/solidarietà, nei limiti in cui la pretesa sia temporalmente tardiva.
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