Cassazione Civile, Ordinanza n. 02334/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'imposta sulle successioni e donazioni versata dalla società ricorrente quale trustee in relazione a due trust, per complessivi euro 556.159,00. La CTR del Veneto aveva confermato il rigetto del rimborso ritenendo che il d.l. n. 262/2006 avesse introdotto una nuova imposta sui vincoli di destinazione, applicabile alla costituzione del trust a prescindere da un effettivo trasferimento di ricchezza. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2, commi 47 e 49, d.l. n. 262/2006 in relazione al d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che non esiste una nuova imposta sui vincoli di destinazione e che il legislatore avrebbe solo ripristinato l'imposta su successioni e donazioni; (2) violazione della medesima norma in rapporto agli artt. 3 e 35 Cost., deducendo l'illegittimità di un prelievo sulla mera costituzione del vincolo, in assenza di arricchimento e con disparità di trattamento; (3) violazione della stessa disciplina in relazione all'art. 1 d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che il presupposto dell'imposta è il reale arricchimento e che il trustee non si arricchisce, ma amministra solo il patrimonio segregato; (4) violazione dell'art. 2, commi 47 e 49, in rapporto all'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 346/1990, assumendo il diritto al rimborso perché i trust avevano finalità benefiche/Onlus e comunque non ricorrevano i presupposti per il tributo.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha accolto l'originario ricorso introduttivo della contribuente, con conseguente diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata. La decisione si fonda sull'orientamento più recente secondo cui, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte indirette correlate, né l'istituzione del trust né il conferimento dei beni in trust costituiscono, di per sé, un trasferimento imponibile, perché si tratta di atti neutri e strumentali, privi di stabile incremento patrimoniale; l'imposizione proporzionale può eventualmente operare solo al momento dell'effettivo trasferimento finale ai beneficiari. Il quarto motivo resta assorbito perché la soluzione sui primi tre è sufficiente a definire la lite.
Norme richiamate
art. 2, commi 47 e 49, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262
"È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La disposizione non istituisce una autonoma imposta sui vincoli di destinazione svincolata dal trasferimento di ricchezza; va letta in coerenza con il principio di capacità contributiva, così da colpire solo i trasferimenti effettivi e stabili di ricchezza, non la mera segregazione patrimoniale del trust.
È richiamato come testo unico di disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, utilizzato in via di rinvio dalla norma del 2006.
art. 1 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
È evocato per sostenere che l'imposta sulle donazioni presuppone un arricchimento reale del soggetto beneficiario.
art. 3 Cost.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la disparità di trattamento derivante dall'imposizione della mera costituzione del vincolo; la Corte risolve la questione valorizzando soprattutto l'art. 53 Cost.
art. 35 Cost.
È richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di legittimità costituzionale della tassazione del trust come mero vincolo.
art. 53 Cost.
Costituisce il parametro decisivo: il tributo può essere applicato solo in presenza di un effettivo indice di ricchezza e di un trasferimento stabile e non meramente strumentale.
artt. 4 e 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
Sono richiamati per affermare che l'imposta proporzionale ipotecaria e catastale presuppone il trasferimento di proprietà o la costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari.
legge 16 ottobre 1989 n. 364
È richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, nel cui ambito si colloca il conferimento dei beni.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione patrimoniale sono, di regola, atti fiscalmente neutri quando non determinano un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza; la tassazione proporzionale non può essere applicata alla sola segregazione dei beni.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il presupposto impositivo è un trasferimento patrimoniale stabile e un reale arricchimento del destinatario, non la mera costituzione di un vincolo di destinazione.
- Il trustee acquista la titolarità formale dei beni in trust, ma senza un incremento patrimoniale personale, poiché i beni restano segregati e strumentali al perseguimento dello scopo del trust; pertanto il conferimento non integra, di per sé, indice di capacità contributiva.
- L'imposizione indiretta sul trust può eventualmente operare solo al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza l'effettivo passaggio di ricchezza rilevante ai fini tributari.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale recente e consolidato, il giudice di merito deve uniformarsi alla lettura che esclude una autonoma imposta sul mero vincolo di destinazione e ricondurre la disciplina al sistema dell'imposta sulle successioni e donazioni, interpretato alla luce dell'art. 53 Cost.
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