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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02338/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Una società e i suoi fideiussori proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di saldo passivo di conto corrente, restituzione di un importo anticipato salvo buon fine e rimborso di un mutuo. Deducevano l’erroneità del ricalcolo degli interessi, l’illegittimità della commissione di massimo scoperto e la violazione dell’art. 118 TUB e dei doveri di buona fede della banca, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di quanto indebitamente addebitato o riscosso e il risarcimento del danno. In appello la banca eccepiva la prescrizione delle pretese restitutorie; la Corte territoriale riteneva che, mancando prova di un’apertura di credito in forma scritta, tutte le rimesse dovessero considerarsi solutorie e che la prescrizione decorresse dai singoli addebiti. I ricorrenti per cassazione censuravano: 1) la negazione della prova dell’apertura di credito tramite mezzi diversi dal contratto scritto, invocando la natura di nullità di protezione della forma scritta nei contratti bancari; 2) la ripartizione dell’onere della prova sull’andamento del rapporto e l’azzeramento del saldo iniziale; 3) la dichiarazione di prescrizione della domanda di nullità e dell’accertamento del saldo, sostenendo l’autonomia di tali domande rispetto alla ripetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto che la nullità per difetto di forma scritta del contratto bancario sia sì una nullità di protezione, ma il rilievo officioso incontra il limite della conformità all’interesse del contraente debole; nel caso concreto la rilevazione della nullità non era coerente con l’interesse dei correntisti/fideiussori, perché avrebbe impedito la prova dell’esistenza di un affidamento e quindi l’ottenimento della ripetizione delle somme. Ne consegue che la parte non può essere privata della possibilità di dimostrare l’apertura di credito con altri mezzi di prova idonei, quali estratti conto, riassunti scalari, libro fidi o segnalazioni in Centrale Rischi. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, relativi a onere della prova e prescrizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nullità per difetto di forma scritta nei contratti bancari ha natura di nullità di protezione, ma il rilievo officioso è ammissibile solo se conforme all’interesse del cliente o del contraente debole; non può essere utilizzato per favorire un interesse processuale della banca o della controparte.
  • Quando si controverte sull’esistenza di un’apertura di credito, la mancanza del contratto scritto non impedisce in assoluto la prova del rapporto: l’affidamento può essere dimostrato anche mediante elementi documentali diversi, purché idonei a provare l’accordo e l’utilizzazione di somme oltre la provvista.
  • Se manca la prova dell’affidamento, le rimesse sul conto possono essere qualificate come solutorie e la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione va ancorata ai singoli versamenti, non alla chiusura del conto.
  • L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione o di rideterminazione del saldo resta a carico della parte che agisce, ma la ricostruzione del rapporto può essere effettuata anche tramite elementi contabili diversi dall’integrale sequenza degli estratti conto, ove il materiale disponibile lo consenta.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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