Cassazione Civile, Ordinanza n. 02338/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Una società e i suoi fideiussori proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di saldo passivo di conto corrente, restituzione di un importo anticipato salvo buon fine e rimborso di un mutuo. Deducevano l’erroneità del ricalcolo degli interessi, l’illegittimità della commissione di massimo scoperto e la violazione dell’art. 118 TUB e dei doveri di buona fede della banca, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di quanto indebitamente addebitato o riscosso e il risarcimento del danno. In appello la banca eccepiva la prescrizione delle pretese restitutorie; la Corte territoriale riteneva che, mancando prova di un’apertura di credito in forma scritta, tutte le rimesse dovessero considerarsi solutorie e che la prescrizione decorresse dai singoli addebiti. I ricorrenti per cassazione censuravano: 1) la negazione della prova dell’apertura di credito tramite mezzi diversi dal contratto scritto, invocando la natura di nullità di protezione della forma scritta nei contratti bancari; 2) la ripartizione dell’onere della prova sull’andamento del rapporto e l’azzeramento del saldo iniziale; 3) la dichiarazione di prescrizione della domanda di nullità e dell’accertamento del saldo, sostenendo l’autonomia di tali domande rispetto alla ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto che la nullità per difetto di forma scritta del contratto bancario sia sì una nullità di protezione, ma il rilievo officioso incontra il limite della conformità all’interesse del contraente debole; nel caso concreto la rilevazione della nullità non era coerente con l’interesse dei correntisti/fideiussori, perché avrebbe impedito la prova dell’esistenza di un affidamento e quindi l’ottenimento della ripetizione delle somme. Ne consegue che la parte non può essere privata della possibilità di dimostrare l’apertura di credito con altri mezzi di prova idonei, quali estratti conto, riassunti scalari, libro fidi o segnalazioni in Centrale Rischi. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, relativi a onere della prova e prescrizione.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
la mancanza della forma scritta integra una nullità di protezione nei contratti bancari, ma il suo rilievo deve restare coerente con l’interesse del cliente/contraente debole
art. 127 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
consente la qualificazione della nullità per difetto di forma nei contratti bancari come nullità di protezione rilevabile anche d’ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza
art. 118 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
richiamato dai ricorrenti come parametro della contestazione sulle modifiche e sugli addebiti del rapporto bancario
richiamato per contestare la preclusione della prova testimoniale o per equipollenti del contratto bancario
richiamato nel secondo motivo per la ripartizione dell’onere della prova nell’azione relativa al rapporto di conto corrente
richiamato nel secondo motivo sulla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 5 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina del rapporto bancario
art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
richiamato dai ricorrenti con riferimento agli obblighi documentali della banca
richiamato nel terzo motivo in relazione ai vizi della domanda e della sentenza
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo per l’interesse ad agire autonomo
richiamato nel terzo motivo per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 111 Cost.
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo in tema di interessi
richiamato nel terzo motivo sulla nullità
richiamato nel terzo motivo sulla nullità parziale
richiamato nel terzo motivo in tema di imprescrittibilità dell’azione di nullità
richiamato nel terzo motivo
Massime di principio
- La nullità per difetto di forma scritta nei contratti bancari ha natura di nullità di protezione, ma il rilievo officioso è ammissibile solo se conforme all’interesse del cliente o del contraente debole; non può essere utilizzato per favorire un interesse processuale della banca o della controparte.
- Quando si controverte sull’esistenza di un’apertura di credito, la mancanza del contratto scritto non impedisce in assoluto la prova del rapporto: l’affidamento può essere dimostrato anche mediante elementi documentali diversi, purché idonei a provare l’accordo e l’utilizzazione di somme oltre la provvista.
- Se manca la prova dell’affidamento, le rimesse sul conto possono essere qualificate come solutorie e la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione va ancorata ai singoli versamenti, non alla chiusura del conto.
- L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione o di rideterminazione del saldo resta a carico della parte che agisce, ma la ricostruzione del rapporto può essere effettuata anche tramite elementi contabili diversi dall’integrale sequenza degli estratti conto, ove il materiale disponibile lo consenta.
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