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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02332/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, emesso a seguito di PVC, con cui erano state recuperate maggiori imposte dirette e indirette e irrogate sanzioni per asseriti maggiori ricavi non dichiarati e per il ricalcolo dei costi deducibili, in conseguenza della partecipazione a due consorzi e del ribaltamento dei costi sui consorziati. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso sul tributo e annullato le sanzioni; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello del contribuente sia quello dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, per omessa trascrizione del contenuto essenziale del PVC relativo ai consorzi; (2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità per il vizio sopra indicato; (3) motivazione apparente della sentenza d'appello sulle doglianze di merito; (4) motivazione apparente sul tema del ribaltamento dei costi ai fini IVA; (5) erronea esclusione dell'addebitabilità al contribuente degli aggi di riscossione. L'Agenzia proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando l'illegittimità della disapplicazione delle sanzioni per il contrasto interpretativo sulla materia del ribaltamento sui consorziati.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente principale ha depositato memoria di rinuncia al ricorso principale nell'ambito di un accordo-quadro con l'Ufficio, cui era allegato un provvedimento di annullamento parziale in autotutela che dava attuazione all'accordo e definiva la posizione relativa all'avviso per l'anno 2011, con espressa previsione di estinzione del giudizio e compensazione delle spese. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia al ricorso principale e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia e, dato l'accordo delle parti, non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare violazioni di legge sostanziale nei motivi di ricorso principale e incidentale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione dell'atto impositivo

  • art. 42, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale parametro della motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto omesso esame del motivo di appello e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la denuncia di motivazione apparente della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità/irregolarità processuale collegata al difetto di motivazione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo insieme alle norme sulla motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per i requisiti della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    richiamato in tema di addebito degli aggi di riscossione

  • art. 29, comma 1, lett. f), d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    richiamato insieme alla disciplina degli aggi di riscossione

  • art. 23 L. 10 febbraio 1953, n. 82

    richiamato nel quinto motivo sulla riscossione

  • artt. 3 e 53 Cost.

    richiamati a sostegno della censura sugli aggi di riscossione

  • art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ricorso incidentale sulla disapplicazione delle sanzioni

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di sanzioni tributarie

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nel ricorso incidentale per la non punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa

Massime di principio

  • Quando, in sede di legittimità, tutte le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e la rinuncia è accettata, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • L'accordo transattivo o l'intervenuta definizione amministrativa della pretesa tributaria, se accompagnati da rinuncia al ricorso e dalla relativa accettazione, possono condurre alla cessazione della materia del contendere in Cassazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non è tenuta a pronunciarsi sui motivi di ricorso principale o incidentale né sulle questioni di merito o di rito prospettate.
  • Se le parti concordano nella regolazione delle spese all'interno dell'accordo definitorio e tale assetto viene recepito nella rinuncia accettata, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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