Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società una comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su più crediti, in parte tributari e in parte relativi ad altri carichi. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'inesistenza o incompletezza delle notifiche della comunicazione di iscrizione ipotecaria, della comunicazione preventiva e delle cartelle presupposte, la mancata produzione degli originali, la mancanza di sottoscrizione digitale dei PDF trasmessi via PEC, il difetto di motivazione dell'atto, la violazione del divieto di aggravamento, la maturazione della prescrizione dei crediti e il diniego di attività istruttoria. In cassazione ha articolato sette motivi, prospettando violazioni di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, oltre a contestare la ritenuta non ammissibilità di un accertamento negativo del credito nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alle notifiche e alla motivazione dell'atto, osservando che gli atti presupposti erano stati notificati via PEC con provenienza non contestata, che la notifica in formato PDF è valida senza necessità di file .p7m, che l'agente della riscossione può provare la notifica anche mediante copie e che la motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria può essere integrata dagli atti presupposti regolarmente notificati e non impugnati. Ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, rilevando che la comunicazione preventiva era stata notificata e aveva interrotto il termine, e che nel caso concreto non erano specificati i singoli crediti asseritamente prescritti. I motivi su divieto di aggravamento, istruttoria e accertamento negativo del credito sono stati respinti o dichiarati inammissibili per commistione di doglianze eterogenee e per difetto di pertinenza. Nessuna spesa è stata liquidata, perché le controparti non si sono costituite tempestivamente; è stato anche dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
è la norma processuale utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee sotto diversi numeri dell'art. 360
artt. 91, 99, 101, 112, 113, 115, 116, 167 e 216 c.p.c.
sono richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente violate, ma la Corte ritiene le relative doglianze infondate o inammissibili
richiamati dalla ricorrente per sostenere la prescrizione e il riparto dell'onere probatorio; la Corte esclude la prescrizione e non ravvisa errori nel governo dell'onere della prova
art. 24 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma le doglianze sono respinte
art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di trasmissione dei ruoli; la Corte osserva che, nel caso, la motivazione dell'atto era integrata dagli atti presupposti notificati
artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 82 del 2005
Codice dell'Amministrazione Digitale
invocati per contestare la validità della trasmissione dei documenti via PEC in formato PDF; la Corte richiama la validità della notifica via PEC anche senza .p7m
art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e alla procedura di iscrizione ipotecaria
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato per l'impugnabilità degli atti della riscossione e per contestare la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria
artt. 3 e 21-octies L. n. 241 del 1990
richiamati per dedurre il difetto di motivazione e il divieto di aggravamento; la Corte esclude la fondatezza della censura
art. 1, comma 2, L. n. 241 del 1990
richiamato con gli artt. 3 e 21-octies per sostenere la violazione del divieto di aggravamento; la Corte respinge la doglianza
richiamato dalla Corte per affermare che chi contesta la conformità all'originale di una copia deve specificare puntualmente le ragioni della difformità
art. 5, comma 5, D.L. n. 669 del 1996 conv. in L. n. 30 del 1997
richiamato nel passaggio in cui la Corte afferma che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, con attestazione di conformità, è sufficiente a provare la notifica
art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per affermare che la cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e che la sottoscrizione del funzionario non è requisito di validità
richiamato per escludere che il mero disconoscimento della copia produca automaticamente gli effetti propri della querela di falso o dell'efficacia piena dell'originale
Massime di principio
- La notificazione di cartelle e atti della riscossione via PEC è valida anche quando i documenti siano trasmessi in formato PDF, senza necessità del file firmato digitalmente in formato .p7m, purché la provenienza dell'atto dall'amministrazione non sia specificamente contestata.
- Chi contesta in giudizio la conformità all'originale di copie di atti o relate di notifica deve formulare un disconoscimento specifico e circostanziato; il mero dissenso generico non è sufficiente.
- L'agente della riscossione può provare la notificazione degli atti producendo copie fotostatiche o documenti attestati conformi, senza necessità di depositare sempre gli originali, salvo contestazioni concrete della parte destinataria.
- La motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria può essere integrata per relationem con quella degli atti presupposti richiamati, se questi ultimi sono stati validamente notificati e non impugnati.
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, se regolarmente notificata, interrompe la prescrizione dei crediti azionati; il contribuente che invochi la prescrizione deve individuare con precisione i crediti cui la eccezione si riferisce.
- Nel ricorso per cassazione non è ammessa la commistione indiscriminata di censure ex art. 360 c.p.c. fondare su violazione di legge, nullità e vizio di motivazione rispetto al medesimo profilo fattuale; i motivi devono essere specifici e coerenti.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori non determina di per sé nullità della decisione quando il giudice abbia motivato la superfluità dell'istruttoria e la prova richiesta sia irrilevante rispetto alle questioni già risolte.
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