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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09287/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la revoca anticipata di un incarico di funzione dirigenziale generale conferito a una dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. L’incarico, originariamente previsto con scadenza triennale, è stato cessato anticipatamente a seguito dell’accorpamento/soppressione del Dipartimento disposto con DPCM. La ricorrente ha sostenuto che la revoca fosse illegittima perché il Dipartimento era stato istituito da fonte legislativa e, quindi, non poteva essere soppresso con DPCM ma solo con legge o atto avente forza di legge; ha inoltre contestato l’uso delle esigenze di risparmio di spesa come giustificazione, ha dedotto il travisamento della sentenza amministrativa richiamata, ha sostenuto che fosse applicabile una diversa versione dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 che consentiva la revoca solo per ragioni diverse da quelle organizzative e ha lamentato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di trattamento economico fino alla scadenza originaria dell’incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il DPCM del 21 giugno 2012 che aveva disposto l’accorpamento del Dipartimento presso cui la ricorrente svolgeva l’incarico, richiamando l’orientamento secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri gode di ampia autonomia organizzativa e regolamentare, esercitabile mediante DPCM, senza che sussista una riserva di legge tale da escludere il potere organizzativo. Ha considerato irrilevante che il Dipartimento fosse stato istituito con atto avente forza di legge e ha escluso vizi di motivazione o omessa pronuncia nella sentenza impugnata, osservando che il giudice di merito aveva comunque esaminato e rigettato anche la domanda subordinata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 19-bis, D.L. n. 181/2006

    richiamato come base normativa dell’istituzione del Dipartimento e della successiva disciplina organizzativa contestata

  • art. 95, comma 3, Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della riserva di legge; la Corte esclude che impedisca al DPCM di intervenire sull’organizzazione della struttura

  • artt. 3 e 4 preleggi

    richiamati nel motivo di ricorso sulla gerarchia delle fonti

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 7 d.lgs. n. 303/1999

    interpretato come fonte che attribuisce ampia autonomia organizzativa alla Presidenza del Consiglio, attuabile con decreti del Presidente del Consiglio

  • art. 21 l. n. 400/1988

    richiamato dalla Corte come fondamento dell’autonomia organizzativa e regolamentare della Presidenza del Consiglio

  • art. 19, comma 19-ter, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che, comunque, la revoca discende legittimamente dall’atto organizzativo di soppressione della struttura

  • art. 40, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per sostenere l’inapplicabilità della contrattazione collettiva alla fattispecie

  • art. 3, comma X, CCNL Area VIII, Dirigenza PCM del 4 agosto 2010

    invocato dalla ricorrente come fonte collettiva non applicabile alla revoca

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte afferma che non ricorre una motivazione apparente o costituzionalmente inesistente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude la sussistenza del vizio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per escludere la deducibilità del travisamento della prova e per definire il perimetro del sindacato sulla motivazione

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012

    ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l’interpretazione delle norme processuali sulla motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto

  • art. 2, D.L. n. 95/2012

    richiamato dalla Corte come contesto normativo delle esigenze di contenimento della spesa pubblica

Massime di principio

  • In materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ampia autonomia organizzativa e regolamentare attribuita dalle leggi di settore consente l’adozione di DPCM per l’accorpamento o la soppressione di articolazioni interne, senza che la preesistente istituzione della struttura con fonte primaria determini una riserva di legge ostativa.
  • La revoca di un incarico dirigenziale conseguente alla soppressione o riorganizzazione della struttura presso cui l’incarico è svolto è legittima quando sia effetto diretto di un atto organizzativo valido; in tale ipotesi, la legittimità della revoca non dipende dalla sussistenza di un inadempimento o di una valutazione negativa del dirigente.
  • Nel giudizio di legittimità, il travisamento della prova non è utilmente deducibile come vizio se si traduce in una contestazione della valutazione del merito, e comunque non può fondare la cassazione quando la decisione impugnata sia sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è censurabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza o la mancata analitica confutazione di ogni argomento di parte.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia deciso in senso incompatibile con la domanda o con il motivo di appello, anche se non abbia espressamente trattato ogni argomentazione subordinata o accessoria, purché la decisione renda chiaro il rigetto della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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