Cassazione Civile, Ordinanza n. 09287/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la revoca anticipata di un incarico di funzione dirigenziale generale conferito a una dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. L’incarico, originariamente previsto con scadenza triennale, è stato cessato anticipatamente a seguito dell’accorpamento/soppressione del Dipartimento disposto con DPCM. La ricorrente ha sostenuto che la revoca fosse illegittima perché il Dipartimento era stato istituito da fonte legislativa e, quindi, non poteva essere soppresso con DPCM ma solo con legge o atto avente forza di legge; ha inoltre contestato l’uso delle esigenze di risparmio di spesa come giustificazione, ha dedotto il travisamento della sentenza amministrativa richiamata, ha sostenuto che fosse applicabile una diversa versione dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 che consentiva la revoca solo per ragioni diverse da quelle organizzative e ha lamentato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di trattamento economico fino alla scadenza originaria dell’incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il DPCM del 21 giugno 2012 che aveva disposto l’accorpamento del Dipartimento presso cui la ricorrente svolgeva l’incarico, richiamando l’orientamento secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri gode di ampia autonomia organizzativa e regolamentare, esercitabile mediante DPCM, senza che sussista una riserva di legge tale da escludere il potere organizzativo. Ha considerato irrilevante che il Dipartimento fosse stato istituito con atto avente forza di legge e ha escluso vizi di motivazione o omessa pronuncia nella sentenza impugnata, osservando che il giudice di merito aveva comunque esaminato e rigettato anche la domanda subordinata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 19-bis, D.L. n. 181/2006
richiamato come base normativa dell’istituzione del Dipartimento e della successiva disciplina organizzativa contestata
art. 95, comma 3, Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della riserva di legge; la Corte esclude che impedisca al DPCM di intervenire sull’organizzazione della struttura
artt. 3 e 4 preleggi
richiamati nel motivo di ricorso sulla gerarchia delle fonti
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
interpretato come fonte che attribuisce ampia autonomia organizzativa alla Presidenza del Consiglio, attuabile con decreti del Presidente del Consiglio
richiamato dalla Corte come fondamento dell’autonomia organizzativa e regolamentare della Presidenza del Consiglio
art. 19, comma 19-ter, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che, comunque, la revoca discende legittimamente dall’atto organizzativo di soppressione della struttura
richiamato per sostenere l’inapplicabilità della contrattazione collettiva alla fattispecie
art. 3, comma X, CCNL Area VIII, Dirigenza PCM del 4 agosto 2010
invocato dalla ricorrente come fonte collettiva non applicabile alla revoca
richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte afferma che non ricorre una motivazione apparente o costituzionalmente inesistente
invocato per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude la sussistenza del vizio
parametro dei motivi di violazione di legge
parametro dei motivi di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere la deducibilità del travisamento della prova e per definire il perimetro del sindacato sulla motivazione
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012
ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione delle norme processuali sulla motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto
richiamato dalla Corte come contesto normativo delle esigenze di contenimento della spesa pubblica
Massime di principio
- In materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ampia autonomia organizzativa e regolamentare attribuita dalle leggi di settore consente l’adozione di DPCM per l’accorpamento o la soppressione di articolazioni interne, senza che la preesistente istituzione della struttura con fonte primaria determini una riserva di legge ostativa.
- La revoca di un incarico dirigenziale conseguente alla soppressione o riorganizzazione della struttura presso cui l’incarico è svolto è legittima quando sia effetto diretto di un atto organizzativo valido; in tale ipotesi, la legittimità della revoca non dipende dalla sussistenza di un inadempimento o di una valutazione negativa del dirigente.
- Nel giudizio di legittimità, il travisamento della prova non è utilmente deducibile come vizio se si traduce in una contestazione della valutazione del merito, e comunque non può fondare la cassazione quando la decisione impugnata sia sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è censurabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza o la mancata analitica confutazione di ogni argomento di parte.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia deciso in senso incompatibile con la domanda o con il motivo di appello, anche se non abbia espressamente trattato ogni argomentazione subordinata o accessoria, purché la decisione renda chiaro il rigetto della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09229/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09231/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09232/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09239/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09241/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09242/2023 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →