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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09239/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico dovuto a un lavoratore addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire le differenze sull'indennità chilometrica, liquidate in base all'art. 54 del c.c.n.l. idraulico-forestale 2010-2012 anziché secondo l'art. 7 del contratto integrativo regionale Calabria 2008-2011. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l., dell'art. 7 C.I.R., dell'art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l., dell'art. 20 C.I.R. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. Sosteneva che la voce richiesta fosse un rimborso spese e non una componente retributiva, che fosse stata illegittimamente esclusa dalla disciplina integrativa regionale, che la contrattazione decentrata potesse disciplinare le diverse modalità di rimborso spese e che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato il rapporto tra contratto nazionale e contratto integrativo, anche alla luce di un precedente di legittimità ritenuto non pertinente perché riferito a un diverso contratto collettivo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto in parte infondata e in parte inammissibile l'impugnazione. Ha respinto l'eccezione di tardività della produzione dei contratti collettivi richiamati, ma ha rilevato che il ricorrente non aveva depositato il testo integrale del previgente c.c.n.l. su cui fondava una parte decisiva delle censure, con conseguente profilo di inammissibilità limitatamente a tale rilievo. Nel merito, ha comunque escluso la violazione delle norme collettive invocate, affermando che la disciplina della contrattazione decentrata riguardava solo le missioni e trasferte di cui all'art. 16 c.c.n.l., non anche il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro disciplinato dall'art. 54 c.c.n.l.; ha inoltre osservato che il precedente di legittimità richiamato non era incompatibile con la soluzione adottata, poiché la natura retributiva dell'indennità chilometrica era già stata riconosciuta in base a elementi fattuali analoghi, tra cui continuità della corresponsione, predeterminazione in misura fissa e collegamento al disagio della prestazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    La disposizione disciplina specificamente i mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio; il comma 6, che qualifica il rimborso come mera restituzione di somme anticipate, non consente di attribuire alla contrattazione decentrata il potere di derogare alla disciplina del comma 4 in assenza di espressa previsione.

  • art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011

    La clausola regionale ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per l'uso del mezzo proprio, ma la Corte ha escluso che essa possa incidere sulla disciplina nazionale dell'art. 54, perché riferita a un diverso ambito regolato dal contratto nazionale.

  • art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. 2010-2012

    La materia delegata alla contrattazione decentrata riguarda soltanto il trattamento delle missioni e trasferte e le diverse modalità di rimborso spese riferite all'art. 16, non il rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro disciplinato dall'art. 54.

  • art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011

    La clausola di salvaguardia fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, che restano insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello.

  • art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    La norma riguarda missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire modalità diverse di rimborso delle spese per tali ipotesi, ambito distinto da quello dei mezzi di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le clausole dei contratti collettivi devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici codicistici, valorizzando il coordinamento sistematico tra le disposizioni e la comune intenzione delle parti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione il ricorrente che fonda le censure su contratti o accordi collettivi deve depositarne il testo integrale a pena di improcedibilità; il relativo onere non vale nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è assimilata alla denuncia di violazione di norme di diritto e impone alla Corte di cassazione l'interpretazione delle clausole secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.

  • art. 1322 c.c.

    I contratti collettivi territoriali possono, in virtù dell'autonomia negoziale, prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e anche derogarli in peius, nei limiti dei diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 2077 c.c.

    Non opera come limite generale alla deroga in peius da parte della contrattazione collettiva di livello territoriale, salva la tutela dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il motivo investe l'interpretazione di contratti o accordi collettivi, il ricorrente deve depositare il testo integrale delle clausole invocate; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile nella parte in cui richiede l'esame del contratto non prodotto.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi va condotta con i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., ma nella contrattazione collettiva assume particolare rilievo il coordinamento sistematico tra le clausole e la ricostruzione della comune intenzione delle parti, non potendosi arrestare l'indagine al solo dato letterale.
  • Il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello va risolto ricostruendo la volontà delle parti sociali e il sistema complessivo delle previsioni pattizie; i contratti territoriali possono derogare alla disciplina nazionale anche in peius, salvo i diritti già definitivamente acquisiti dal lavoratore.
  • La materia rimessa alla contrattazione decentrata deve essere individuata in modo rigoroso sulla base della delega contenuta nel contratto nazionale; in mancanza di un'espressa attribuzione, il livello integrativo non può incidere su istituti già compiutamente regolati dalla fonte nazionale.
  • La qualificazione di una voce come rimborso spese o come componente retributiva non dipende dal solo nomen iuris, ma anche dalle modalità concrete di erogazione, dalla continuità del pagamento, dalla predeterminazione dell'importo e dalla funzione economico-sociale della prestazione.
  • Se una clausola di salvaguardia contrattuale tutela i trattamenti economici di maggior favore in godimento, la contrattazione successiva di livello inferiore non può incidere in senso peggiorativo su quei trattamenti già consolidati.

Come è indicizzato

MaterieContratto di agenziaImpugnazioniRicorso per cassazioneRetribuzione e TFR
RamiContrattiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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