DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n. 181
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge riorganizza la struttura del Governo, istituendo e ridefinendo ministeri e trasferendo funzioni, personale, risorse e strutture tra Ministeri e Presidenza del Consiglio. Prevede disposizioni organizzative e finanziarie transitorie per attuare il riordino, in vigore dalla pubblicazione del 18 maggio 2006. Molte previsioni riguardano l’assetto istituzionale del 2006 e sono state successivamente modificate o superate.
Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri nel 2006
Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri
Il decreto-legge del 18 maggio 2006 riordina le competenze e l’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto del Governo. Il provvedimento modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999 e dispone trasferimenti di funzioni, strutture, personale e risorse, con il vincolo generale dell’invarianza della spesa.
Assetto dei Ministeri
È sostituito l’elenco dei Ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999. L’assetto risultante comprende: Affari esteri; Interno; Giustizia; Difesa; Economia e finanze; Sviluppo economico; Commercio internazionale; Comunicazioni; Politiche agricole alimentari e forestali; Ambiente e tutela del territorio e del mare; Infrastrutture; Trasporti; Lavoro e previdenza sociale; Salute; Pubblica istruzione; Università e ricerca; Beni e attività culturali; Solidarietà sociale.
Sono istituiti distinti Ministeri del commercio internazionale, delle infrastrutture, dei trasporti, della solidarietà sociale, della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca. Le funzioni e le relative risorse sono ripartite come segue:
- Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le competenze in materia di sviluppo e coesione attribuite dall’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Restano escluse le funzioni di programmazione economica e finanziaria non riconducibili alle politiche di sviluppo e coesione e le funzioni di segreteria del CIPE.
- La segreteria del CIPE, il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica-finanza di progetto (UTPF) sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio, con le risorse inerenti.
- Al Ministero del commercio internazionale passano le funzioni del Ministero delle attività produttive indicate dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché le competenze internazionali relative alla lettera a).
- Al Ministero delle infrastrutture passano le funzioni di cui all’articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter) e d-quater), e, per quanto di competenza, d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
- Al Ministero dei trasporti passano le funzioni di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo 42, nonché, per quanto di competenza, quelle della lettera d-bis). Il Ministero propone, di concerto con quello delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore, inclusi i piani urbani di mobilità, ed esprime il concerto sugli atti di programmazione degli interventi infrastrutturali di propria competenza.
- Il Ministero della solidarietà sociale riceve le funzioni in materia di politiche sociali e assistenza, vigilanza sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari e neo-comunitari e coordinamento delle politiche per l’integrazione degli immigrati. Restano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le politiche previdenziali.
- Al Ministero della solidarietà sociale sono inoltre trasferite le politiche antidroga, compreso l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze, e le funzioni in materia di Servizio civile nazionale. Il Ministero esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio l’indirizzo e la vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario Gioventù.
- Il Ministero della pubblica istruzione riceve le funzioni relative all’istruzione scolastica, fatta eccezione per quelle concernenti le istituzioni disciplinate dalla legge n. 508 del 1999. Il Ministero dell’università e della ricerca assume le funzioni universitarie e quelle relative all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; si articola in un Segretariato generale, sei uffici dirigenziali generali e un ulteriore incarico dirigenziale.
I Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dei trasporti e della pubblica istruzione sono organizzati in dipartimenti; per Solidarietà sociale e Commercio internazionale le direzioni generali sono strutture di primo livello. Le funzioni relative al settore agricolo indicate nel provvedimento sono ricondotte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È inoltre modificata la disciplina delle competenze relative alla registrazione internazionale delle denominazioni e specialità agricole.
Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio
Sono attribuite al Presidente del Consiglio funzioni statali in materia di sport prima assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo deve essere modificato per prevedere la vigilanza del Presidente del Consiglio e del Ministro per i beni e le attività culturali.
Passano inoltre alla Presidenza del Consiglio:
- la vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali e sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
- l’iniziativa legislativa sull’individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, nonché le competenze di promozione e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
- l’indirizzo e il coordinamento delle politiche giovanili e le funzioni statali di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni. L’indirizzo e la vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario Gioventù sono esercitati congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale; la Presidenza può partecipare alle attività del Forum nazionale dei giovani;
- le funzioni di concerto previste dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna per gli ambiti specificamente elencati nel decreto;
- le funzioni statali previste dalla legge n. 215 del 1992 e dagli articoli 21, 22 e 52-55 del medesimo Codice, in materia di pari opportunità e imprenditoria femminile.
Le competenze statali in materia di turismo già attribuite al Ministero delle attività produttive sono trasferite al Presidente del Consiglio. Il Ministro dello sviluppo economico concorda con il Presidente del Consiglio l’individuazione e l’impiego delle risorse destinate al turismo, comprese quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate. Presso la Presidenza è istituito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali generali; esso subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che viene soppressa. Sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Nella fase transitoria, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio, d’intesa con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze; per il 2006 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre i trasferimenti finanziari necessari.
La Presidenza del Consiglio riceve inoltre, nell’ambito delle proprie deleghe, la competenza sugli italiani nel mondo, inserita tra le materie attribuibili ai Ministri senza portafoglio. Per le funzioni trasferite in materia di sport sono trasferite le relative strutture e risorse; per le funzioni riguardanti gli enti locali possono essere utilizzate le strutture del Ministero dell’interno e il relativo personale in avvalimento o secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 303 del 1999.
Organizzazione, trasferimenti e disposizioni transitorie
Un decreto del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, deve ricognire immediatamente le strutture trasferite e individuare in via provvisoria il contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, assicurando l’invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono adeguate le previsioni del bilancio dello Stato. Nella prima applicazione, i controlli e il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato continuano a essere svolti dagli uffici competenti secondo la disciplina previgente.
Per garantire la continuità delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali già conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere mantenuti fino alla scadenza, anche in deroga ai contingenti ordinari, salvo il regime previsto per gli incarichi interessati dal comma 23. Limitatamente agli incarichi in corso con scadenza entro il 30 giugno 2007, le amministrazioni interessate possono conferire, alla scadenza, nuovi incarichi di durata non superiore al 30 giugno 2008. Le amministrazioni cedenti rendono indisponibile un numero corrispondente di incarichi fino alla scadenza dei termini, così da neutralizzare la spesa.
I regolamenti di organizzazione devono definire gli assetti e il numero massimo delle strutture di primo livello delle amministrazioni interessate, mantenendo la spesa entro i limiti dei Ministeri di origine e della spesa complessiva sostenuta per le strutture considerate alla data di entrata in vigore del decreto. Un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le modalità per individuare le risorse umane relative alle funzioni trasferite.
La riorganizzazione non può determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato né modificare, con effetti di spesa, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti trasferiti o di quelli dell’amministrazione di destinazione. Gli schemi dei decreti attuativi devono essere corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato. Decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione, i decreti possono essere adottati anche senza il parere. La spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione di Ministri, vice Ministri e Sottosegretari non può superare il limite complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
Uffici ministeriali e incarichi di governo
È stabilito che, quando una legge o altra fonte normativa attribuisce compiti specifici a un Ministro senza portafoglio o a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio, tali compiti si intendono attribuiti rispettivamente al Presidente del Consiglio, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario, e alla Presidenza del Consiglio.
All’atto del giuramento di un nuovo Ministro decadono automaticamente le assegnazioni di personale, gli incarichi, le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti negli uffici di diretta collaborazione, salvo conferma entro trenta giorni. Per i Ministri in carica all’entrata in vigore della legge di conversione, il termine decorre da tale data; sono fatti salvi gli incarichi e le assegnazioni conferiti successivamente al 17 maggio 2006. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari, incluso nel contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione di ciascun Ministro e senza incremento delle risorse complessive.
Semplificazione amministrativa
Sono soppresse la Commissione e la segreteria tecnica previste dalla precedente disciplina e, presso la Presidenza del Consiglio, è costituita l’Unità per la semplificazione, dotata di autonomia funzionale. Essa fornisce supporto tecnico qualificato al Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e della qualità della regolazione.
L’Unità comprende il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e componenti selezionati, tra gli altri, fra professori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati con almeno quindici anni di iscrizione all’albo, dirigenti pubblici ed esperti qualificati. La dotazione organica è composta da un dirigente di prima fascia con funzioni di coordinatore, quattro dirigenti di seconda fascia e nove unità di personale non dirigenziale. Possono inoltre farne parte non più di cinque esperti e quindici componenti esperti nei settori di interesse per le funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione. Il personale proveniente da amministrazioni diverse dai Ministeri conserva il trattamento economico fisso e continuativo a carico dell’amministrazione di appartenenza. Il funzionamento è finanziato con lo stanziamento già previsto dalla normativa precedente, ridotto del 25 per cento. Il D.L. n. 95 del 2012 ha poi disposto la soppressione della segreteria tecnica dell’Unità e il riordino della stessa, con una dotazione di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella della segreteria soppressa.
Modifiche, abrogazioni e copertura finanziaria
Il decreto modifica varie disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, della legge n. 48 del 1967, della legge n. 400 del 1988 e di altri atti, per adeguare competenze, denominazioni e strutture al nuovo assetto. Tra le modifiche organizzative, il Ministero competente per l’ambiente assume la denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»; sono inoltre aggiornate le denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino. Sono abrogate specifiche disposizioni previgenti, tra cui l’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 e l’articolo 3 della legge n. 137 del 2002. Il decreto demanda inoltre a un regolamento la ridefinizione, senza nuovi o maggiori oneri, della composizione, dei compiti e della durata in carica dei componenti della Commissione prevista dalla legge n. 184 del 1983; dall’entrata in vigore del regolamento sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 e l’articolo 39 della stessa legge.
Per il trattamento economico di Ministri, vice Ministri e Sottosegretari è indicato un onere di 250.000 euro per il 2006 e 375.000 euro annui dal 2007, con copertura mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa e del Fondo speciale. Per l’indennità prevista dalla legge n. 418 del 1999 è quantificato un maggiore onere di 4.576.000 euro per il 2006 e 6.864.000 euro annui dal 2007, anch’esso coperto mediante riduzione del Fondo speciale.
Decorrenza
Il decreto-legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 maggio 2006, ed è presentato alle Camere per la conversione. Le disposizioni di riordino e i relativi assetti sono stati successivamente oggetto di modifiche e riorganizzazioni normative.
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