Cassazione Civile, Ordinanza n. 09229/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi per contributi e somme accessorie. La società ricorrente aveva impugnato, da un lato, un avviso relativo a benefici contributivi per assunzioni da liste di mobilità, e dall'altro un avviso relativo a violazioni contributive per trasferte e rimborsi chilometrici ritenuti non esenti da contribuzione. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato solo uno dei due avvisi rideterminando il debito per le assunzioni da mobilità, ma aveva confermato il rigetto dell'opposizione sull'altro avviso. In particolare, aveva ritenuto non provato dal datore di lavoro quanto necessario sulle trasferte e sull'incremento occupazionale, e aveva valorizzato la continuità dell'attività produttiva, delle maestranze, delle attrezzature, degli orari e delle mansioni per escludere la genuinità della successione nell'appalto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: nullità degli atti ispettivi e degli avvisi per incompetenza territoriale dell'ufficio ispettivo; omessa pronuncia sulla dedotta decadenza dall'impugnazione degli avvisi; violazione delle norme sull'appalto e sul contratto collettivo per avere la corte territoriale trascurato l'assenza di rapporti tra le imprese succedutesi nell'appalto e l'assenza di cessione d'azienda; violazione delle regole sulle prove per avere attribuito rilievo alla continuità dell'attività quale indice di non genuinità dell'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, per difetto di autosufficienza e per la mancata produzione o trascrizione dei documenti richiamati, e il secondo motivo, per difetto di specificità e per la mancata riproduzione del contenuto essenziale della sentenza di primo grado e del motivo di appello. Ha ritenuto infondati, con esame congiunto, il terzo e il quarto motivo, affermando che, sulla base dell'accertamento di merito, sussisteva una sola unità produttiva oggettiva e che, in un settore fondato prevalentemente sulla manodopera, la riassunzione di una parte essenziale del personale, insieme alla prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività con le medesime attrezzature, produzione, orari e mansioni, integra un indice idoneo a configurare un trasferimento d'azienda anche nella successione nell'appalto. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità degli atti ispettivi per incompetenza territoriale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
invocato per nullità della motivazione o dell'atto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specificità o autosufficienza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di validità della motivazione, ma senza esito favorevole per la ricorrente
richiamato nel primo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
invocato insieme ad altre censure, ma la Corte evidenzia la sovrapposizione di profili incompatibili e l'inammissibilità del motivo
richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato a sostegno della censura sulla successione nell'appalto e sul rapporto tra le imprese, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di trasferimento d'azienda in base agli accertamenti di fatto
richiamato nel terzo motivo, senza effetto sul rigetto
art. 42 c.c.n.l.
richiamato nel terzo motivo, ma non idoneo a scalfire l'accertamento di merito
invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto legittimo il rilievo dato alla continuità organizzativa e produttiva
richiamato per contestare l'uso di presunzioni, ma la Corte ha confermato la valorizzazione degli indici fattuali di continuità aziendale
applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure che richiamano vizi diversi e incompatibili devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; in mancanza della produzione o trascrizione degli atti e documenti decisivi, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il ricorrente riporti il contenuto essenziale della decisione di primo grado e del motivo di appello, così da consentire il controllo immediato del vizio denunciato; una doglianza generica o troppo sintetica è inammissibile.
- Nelle controversie sulla successione nell'appalto di servizi, quando l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, la riassunzione di una parte essenziale del personale del precedente appaltatore, unita alla prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività con le stesse attrezzature, medesime mansioni, orari e produzione, può integrare un trasferimento d'azienda o comunque rivelare la continuità di un'unica entità economica.
- La continuità dell'organizzazione produttiva e la stabilità del gruppo di lavoratori addetto al servizio sono elementi rilevanti per valutare la non genuinità dell'appalto e la configurabilità del trasferimento d'azienda, secondo un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se correttamente motivato.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle prove sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2729 c.c., quando il giudice di merito abbia tratto il proprio convincimento da un complesso coerente di indici fattuali
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