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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09242/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla selezione interna per il conferimento di una posizione organizzativa di fascia B istituita nell’ambito dell’ente provinciale. Il dipendente partecipante, risultato non prescelto, ha contestato l’assegnazione dell’incarico a un altro funzionario, deducendo l’illegittimità della procedura per mancata predeterminazione e applicazione dei criteri di valutazione, difetto di motivazione e violazione delle regole di correttezza e buona fede. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al conferimento della posizione organizzativa e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze economiche e al risarcimento del danno da perdita di chance. In cassazione ha articolato sette motivi, sostanzialmente unificati: violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dei principi di imparzialità e buon andamento, dell’art. 9 del CCNL comparto enti locali 31 marzo 1999 e delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse stabilito criteri di selezione, non li avesse applicati, avesse omesso una vera comparazione tra candidati e avesse illegittimamente valorizzato un solo parametro, l’esperienza, senza predeterminare punteggi; ha inoltre riproposto la domanda risarcitoria per perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, osservando che le censure sulla motivazione non integravano un vizio denunciabile nei limiti dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e che il ricorrente in realtà mirava a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al corretto svolgimento della procedura valutativa e può chiedere la ripetizione della valutazione o il risarcimento del danno, ma non può ottenere dal giudice la sostituzione alle valutazioni discrezionali del datore di lavoro, salvo che la discrezionalità sia vincolata da criteri fissi e predeterminati. La sentenza impugnata si è ritenuta conforme a tali principi, avendo verificato la correttezza formale della procedura, la motivazione del provvedimento e il richiamo a un parametro previsto dal CCNL, ossia l’esperienza. È stato inoltre respinto il settimo motivo perché la domanda di risarcimento da perdita di chance presuppone la previa dimostrazione dell’illegittimità della procedura e del nesso causale in termini prossimi alla certezza; mancando l’accertamento dell’illegittimità, mancava il presupposto stesso della pretesa risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto e nella procedura di selezione, ma la sua violazione è stata esclusa in concreto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso che la procedura selettiva ne fosse stata violata.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente come principio di imparzialità, ma non è stato ritenuto violato sulla base delle censure proposte.

  • art. 97 Cost.

    Invocato come parametro di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; la Corte ha ritenuto che la procedura fosse coerente con tali canoni.

  • art. 9 CCNL 31 marzo 1999

    Richiamato quale disciplina della scelta per il conferimento della posizione organizzativa; la Corte ha rilevato che l’esito era stato fondato su uno dei parametri previsti, ossia l’esperienza.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione è stata respinta perché non ricorrevano anomalie motivazionali radicali rilevanti in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme alla doglianza sulla motivazione, ma la motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente e comprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto per omessa pronuncia su alcuni profili, ma le doglianze sono state considerate in realtà dirette a contestare il merito.

  • art. 19 D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ricorso originario e dal primo giudice per escluderne l’applicazione alla fattispecie.

  • art. 18 D.Lgs. 165/2001

    Indicata dalla Corte territoriale come disciplina non applicabile al conferimento della posizione organizzativa.

  • art. 6 del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità

    Invocato per censurare la mancata comparazione tra candidati; la Corte ha escluso che emergesse una violazione concreta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla domanda risarcitoria, ma la Corte ha escluso il presupposto dell’inadempimento illegittimo.

  • art. 1697 c.c.

    Citato nel settimo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una violazione decisiva.

  • art. 2907 c.c.

    Citato nel settimo motivo, ma privo di rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo; la Corte non ha ravvisato vizi in ordine alla valutazione delle prove che potessero ribaltare l’esito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente ha diritto al corretto svolgimento della procedura valutativa, ma il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali, salvo che la discrezionalità sia stata previamente vincolata da criteri fissi e predeterminati.
  • La censura di vizio motivazionale in cassazione è ammissibile solo nei limiti delle anomalie motivazionali estreme; non è sufficiente dedurre una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile sul piano del merito.
  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella scelta del candidato deve essere allegata in modo concreto, indicando specificamente quali criteri normativi o contrattuali siano stati disapplicati o elusi, non essendo sufficiente contestare in modo generico la valutazione finale.
  • La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance presuppone la previa dimostrazione dell’illegittimità della procedura e del nesso causale tra inadempimento e perdita dell’occasione in termini prossimi alla certezza; il mero dissenso sull’esito della selezione non basta.
  • Quando il provvedimento di attribuzione di una posizione organizzativa è fondato su uno dei parametri previsti dalla disciplina collettiva e la procedura risulta formalmente corretta e motivata, non è configurabile un diritto del concorrente alla rinnovazione del giudizio per il solo fatto di essere rimasto escluso.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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