Cassazione Civile, Ordinanza n. 09232/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La dipendente aveva agito per ottenere il riconoscimento del punteggio massimo nella valutazione della posizione organizzativa a lei affidata e la conseguente liquidazione dell'indennità di posizione nella misura massima. In subordine, aveva chiesto di accertare la violazione dell'art. 76 del CCNL Comparto Università 2006-2009, sostenendo che l'amministrazione avesse ridotto la precedente indennità di posizione oltre il limite convenzionale del 10%. I fatti di origine della lite riguardavano una riorganizzazione dell'area informatica dell'ateneo, con suddivisione in tre settori; alla dipendente era stato assegnato solo uno dei nuovi settori, collocato in fascia inferiore, con conseguente riduzione dell'indennità da 12.912 euro a 10.000 euro. Il tribunale aveva accolto la domanda subordinata ritenendo applicabile l'art. 76; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione qualificando la vicenda come soppressione della precedente posizione per effetto di un mutamento organizzativo generale e conseguente conferimento di nuovo incarico ex art. 75, comma 4, CCNL. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 76 CCNL, assumendo che non vi fosse revoca ante tempus ma rinnovo/conferimento di nuovo incarico e quindi applicazione dell'art. 76; 2) violazione dell'art. 75 CCNL, sostenendo che tale norma disciplina solo la revoca e non gli effetti economici sui successivi incarichi; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001, contestando l'affermazione della corte d'appello secondo cui avrebbe dovuto impugnare gli atti organizzativi di macro-organizzazione, in particolare la delibera del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, confermando che la fattispecie, come accertata in fatto dalla corte territoriale, non integrava una semplice modifica dell'incarico in presenza della stessa posizione organizzativa, ma la soppressione della precedente posizione per effetto di un complessivo riassetto organizzativo dell'ateneo, con conseguente applicazione dell'art. 75, comma 4, CCNL e non dell'art. 76. Da ciò ha fatto discendere che non operava nemmeno il limite del 10% previsto dall'art. 76, comma 3. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una mera affermazione ad abundantiam, priva di incidenza sulla ratio decidendi e sul dispositivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009
si applica alle ipotesi di modifica dell'incarico in presenza di una posizione organizzativa ancora esistente; non opera quando la precedente posizione sia stata soppressa per effetto di una riorganizzazione complessiva.
art. 75, comma 4, CCNL Comparto Università 2006-2009
gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi
disciplina la revoca anticipata dell'incarico in caso di mutamenti organizzativi; trova applicazione quando la precedente posizione sia stata soppressa e vi sia conferimento di un nuovo incarico a seguito del riassetto organizzativo.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato solo per contestare la qualificazione dell'atto organizzativo come atto di macro-organizzazione; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché rivolto a un obiter dictum.
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la posizione organizzativa preesistente sia stata radicalmente soppressa in conseguenza di una riorganizzazione complessiva dell'ente, la fattispecie non va trattata come mera modifica dell'incarico già conferito, ma come cessazione del precedente incarico e nuovo conferimento, con applicazione della disciplina specifica prevista per la revoca per mutamenti organizzativi.
- Il limite percentuale di riduzione della retribuzione di posizione previsto per le modifiche dell'incarico non si estende automaticamente ai casi in cui l'assetto organizzativo precedente sia venuto meno per soppressione della posizione; in tali ipotesi prevale la disciplina della revoca e del nuovo incarico.
- Non è ammissibile un motivo di ricorso per cassazione diretto contro una affermazione della sentenza che non costituisca ratio decidendi ma mero obiter dictum, perché manca un concreto interesse all'impugnazione.
- L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la soppressione della posizione e la natura riorganizzativa dell'intervento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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