Cassazione Civile, Ordinanza n. 09231/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado: era stata dichiarata la nullità dell'art. 18, comma VII, del c.c.n.l. 2003 e dell'art. 7 dell'Accordo 1.3.2006 nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente accertamento del diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata in apprendistato ai fini di tali incrementi retributivi. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali di tale rinuncia, rilevando che non risultava provata la notificazione alle controparti né il visto dei difensori dei controricorrenti sull'atto, requisiti necessari per l'estinzione del processo; in mancanza di essi, la rinuncia è stata trattata come sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'atto di rinuncia non risultava notificato alle parti costituite né munito del visto dei loro difensori. Ha inoltre compensato le spese di lite. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa previsione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità originaria del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso produce estinzione solo se rispettate le formalità richieste; in difetto, non si arriva alla declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, equiparata alla rinuncia, non determina estinzione se non è notificata alle controparti o non reca il visto dei loro difensori; in tal caso rileva come sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica estensivamente o analogicamente, ma solo ai casi tipici espressamente previsti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È la disposizione che ha introdotto la previsione sul raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità originaria dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale non accettizio, ma ha natura ricettizia e richiede la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro avvocati con visto.
- Se manca la prova della notificazione della rinuncia o il visto dei difensori delle controparti, la rinuncia non comporta l'estinzione del processo; può invece determinare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione: la sopravvenuta perdita di interesse rende improcedibile/inammissibile l'impugnazione sotto il profilo sostanziale-processuale.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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