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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09241/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dall'accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in luogo dei formali contratti a progetto, per il periodo dall'1/10/2005 all'11/9/2008. In primo grado erano state riconosciute alla lavoratrice differenze retributive; in appello, a seguito dell'impugnazione del datore di lavoro, la Corte territoriale ha ridotto l'importo dovuto, valorizzando la CTU e detraendo quanto già corrisposto in base al contratto qualificato come autonomo, con condanna al pagamento di una somma inferiore e con atto dell'avvenuto pagamento successivo alla sentenza di primo grado. La ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 434 e 324 c.p.c., sostenendo che il motivo di appello sulla quantificazione delle somme fosse generico e quindi inammissibile per difetto di specificità; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c., per asserita assenza di motivazione sulla riduzione dell'importo riconosciuto; (3) violazione dell'art. 2099 c.c., lamentando che la sentenza avesse impropriamente incluso i rimborsi spese nel compenso, fraintendendo i concetti di onnicomprensività e assorbimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'appello conteneva una sufficiente individuazione delle questioni contestate e che la Corte d'appello aveva correttamente esaminato e accolto il motivo relativo alla quantificazione delle somme dovute sulla base della CTU. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e controllabile, poiché spiegava il criterio contabile seguito e l'errore della decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo adeguato gli elementi necessari al controllo del dedotto error in procedendo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, con parte argomentativa idonea a contrastare la decisione di primo grado, senza formule sacramentali o necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa definitività del capo di sentenza sulla quantificazione delle somme, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente o omessa solo se il giudice non indica gli elementi del convincimento o li espone senza una disamina logico-giuridica tale da consentire il controllo della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2099 c.c.

    È invocato per contestare la qualificazione di rimborsi spese come parte del compenso; la censura è stata però reputata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge e vizio motivazionale; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in giurisprudenza come parametro per la specificità dei motivi di appello, in parallelo con l'art. 434 c.p.c., nel senso sopra indicato.

Massime di principio

  • L'appello, anche dopo la riforma del 2012, è inammissibile solo se non consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le ragioni della critica; non è necessario un particolare formalismo né la redazione di un progetto alternativo di decisione.
  • La motivazione è apparente o omessa quando il giudice non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito; se la sentenza spiega il criterio di calcolo adottato e l'errore corretto rispetto alla decisione di primo grado, il vizio non sussiste.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede autosufficienza: devono essere riportati gli elementi indispensabili per consentire alla Corte il controllo del vizio senza una ricerca generalizzata negli atti.
  • Quando la quantificazione del credito dipende da un elaborato tecnico, il giudice può fare riferimento alla CTU e correggere il conteggio di primo grado se riscontra un errore nel mancato computo delle somme già percepite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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