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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Normativa italiana099G0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo disciplina l’ordinamento e l’autonomia organizzativa, contabile e gestionale della Presidenza del Consiglio, definendone funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Governo, rapporti con UE e autonomie, strutture, personale e bilancio. Prevede il trasferimento di numerosi compiti operativi ai Ministeri e regimi transitori con scadenze riferite soprattutto alla prima applicazione e, in alcuni casi, al 31 dicembre 2005.

Ordinamento, organizzazione e funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri

Ordinamento e finalità della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il decreto legislativo disciplina l’ordinamento, l’organizzazione e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale struttura di supporto al Presidente nell’esercizio delle funzioni costituzionali e legislative di impulso, indirizzo e coordinamento. L’organizzazione deve assicurare l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo del Governo, anche mediante il collegamento funzionale con le altre amministrazioni.

Sono individuate le principali strutture organizzative: dipartimenti, uffici e servizi. Il Segretariato generale costituisce la struttura complessiva di riferimento della Presidenza.

Funzioni istituzionali

La Presidenza supporta il Presidente, in forma organica e integrata, nelle seguenti aree:

  • direzione e rapporti con il Consiglio dei ministri;
  • rapporti del Governo con il Parlamento e gli altri organi costituzionali;
  • rapporti con le istituzioni dell’Unione europea;
  • rapporti con regioni ed enti locali;
  • rapporti con le confessioni religiose;
  • elaborazione delle politiche generali e definizione dell’indirizzo politico;
  • coordinamento dell’attività normativa e amministrativa del Governo;
  • coordinamento dei sistemi di controllo interno;
  • promozione delle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;
  • coordinamento della comunicazione istituzionale, dell’informazione e dell’editoria;
  • promozione dell’innovazione nel settore pubblico e coordinamento in materia di lavoro pubblico;
  • coordinamento di politiche settoriali strategiche;
  • monitoraggio dell’attuazione del programma di Governo e delle politiche di settore.

Il Presidente coordina inoltre l’azione governativa in materia di politiche del mare.

Partecipazione all’Unione europea

Il Presidente promuove e coordina l’azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo dell’integrazione europea. È responsabile dell’attuazione degli impegni assunti in ambito europeo e si avvale di un apposito dipartimento.

Tale struttura coordina, nella fase di predisposizione della normativa europea, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli operatori privati e le parti sociali, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, per definire la posizione italiana da sostenere in sede europea. Restano ferme le attribuzioni regionali relative all’attuazione delle norme europee e ai rapporti con le istituzioni dell’Unione.

Rapporti con regioni ed enti locali

Il Presidente coordina l’azione del Governo nei rapporti con il sistema delle autonomie e promuove la collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali. Promuove le iniziative necessarie per il corretto svolgimento dei rapporti istituzionali e assicura il coordinamento nell’esercizio dei poteri e dei rimedi previsti in caso di inerzia o inadempienza.

Per tali funzioni si avvale del Dipartimento per gli affari regionali, delle segreterie della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dell’ufficio per il federalismo amministrativo e dei rappresentanti dello Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Coordinamento dell’attività normativa

Le funzioni di coordinamento dell’attività normativa del Governo sono organizzate nel Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Il Dipartimento opera per garantire:

  • valutazione dell’impatto della regolazione;
  • semplificazione dei procedimenti;
  • qualità del linguaggio normativo;
  • applicabilità delle innovazioni normative;
  • valutazione degli effetti finanziari;
  • esame preliminare delle conseguenze interne della normativa europea.

Presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (NUVIR), alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, con compiti di supporto tecnico nell’analisi e nella verifica dell’impatto della regolamentazione e nella valutazione degli effetti economici e sociali delle iniziative normative.

Autonomia organizzativa e strutture temporanee

Il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee e le assegna alle strutture del Segretariato generale. Con propri decreti determina inoltre le strutture di cui si avvalgono i Ministri e i Sottosegretari delegati, indicando il numero massimo di uffici e servizi.

Per compiti specifici, programmi determinati o risultati particolari, il Presidente può istituire strutture di missione. La loro durata deve essere temporanea e non può comunque superare quella del Governo che le ha istituite. Il Presidente può inoltre istituire unità di coordinamento interdipartimentale per attività che richiedono l’azione unitaria di più dipartimenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali. Può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, la responsabilità gestionale spetta ai funzionari preposti o, temporaneamente, ai dirigenti delegati dal Segretario generale.

L’organizzazione della Presidenza deve essere sottoposta a verifica almeno triennale; in sede di prima applicazione la prima verifica era prevista dopo due anni. Il Presidente informa le Camere sui risultati.

Autonomia contabile e di bilancio

A decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del decreto, la Presidenza gestisce autonomamente le proprie spese nei limiti delle disponibilità iscritte in un’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Presidente disciplina con propri decreti la struttura dei bilanci e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica. La disciplina deve assicurare, anche nell’applicazione dei limiti legislativi a specifiche categorie di spesa, l’invarianza dei risultati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Un apposito fondo del bilancio della Presidenza finanzia:

  • le gestioni affidate ai Commissari straordinari di Governo;
  • il funzionamento degli organi collegiali istituiti presso la Presidenza per legge o con decreto adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti contabili sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi anche i bilanci preventivi annuale e pluriennale e il rendiconto della gestione finanziaria.

Personale e incarichi

La Presidenza si avvale di personale di ruolo, personale proveniente da altre amministrazioni in comando o fuori ruolo, personale privato assunto a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione e consulenti o esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione.

Il Presidente può prevedere, entro il limite del 20% dei posti disponibili, una riserva per l’inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza e dotato di adeguati requisiti professionali.

Il rapporto di lavoro del personale di ruolo è regolato dalla contrattazione collettiva e dalle norme sul lavoro privato applicabili alle pubbliche amministrazioni. Il medesimo regime si applica al trattamento economico accessorio dei dirigenti e del personale comandato o comunque in prestito, salvo il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

I contingenti del personale in prestito, dei consulenti e degli esperti sono stabiliti con decreto del Presidente, insieme alle relative risorse finanziarie. Con l’insediamento di un nuovo Governo cessano i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale in prestito assegnato ai gabinetti e alle segreterie delle autorità politiche. Il restante personale in prestito deve essere restituito alle amministrazioni di appartenenza entro sei mesi, salvo proroga del comando o conferma del fuori ruolo con richiesta specifica e motivata.

Il collocamento fuori ruolo per gli incarichi previsti dalla legge n. 400/1988 è obbligatorio e può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza. Il servizio prestato presso la Presidenza è equiparato, anche ai fini giuridici e di carriera, a quello prestato presso l’amministrazione di provenienza e non può arrecare pregiudizio all’avanzamento o alla posizione nei ruoli.

Per il personale del comparto Ministeri comandato o fuori ruolo presso la Presidenza, il trattamento economico fondamentale, inclusa l’indennità di amministrazione, resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, la ripartizione degli oneri è definita d’intesa tra la Presidenza e l’amministrazione di provenienza.

Ruolo dirigenziale della Presidenza

È istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, nel quale sono inseriti rispettivamente i dirigenti di prima e di seconda fascia. Le dotazioni organiche corrispondono ai posti di funzione istituiti con i provvedimenti organizzativi.

I posti dirigenziali possono essere coperti mediante personale di ruolo, dirigenti di altre amministrazioni in comando o fuori ruolo e soggetti incaricati secondo la disciplina generale della dirigenza pubblica. L’accesso ordinario al ruolo avviene mediante pubblico concorso bandito dalla Presidenza, riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza, oppure tramite corso-concorso selettivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

In sede di prima attuazione erano previste specifiche procedure di inquadramento e di reclutamento, anche riservate, con quote riferite al personale già in servizio, al personale comandato o fuori ruolo e agli idonei di precedenti concorsi. Le disposizioni transitorie relative alla copertura dei posti di seconda fascia operavano fino al 31 dicembre 2005.

Ruoli speciali della Protezione civile

Sono istituiti, nell’ambito della Presidenza, ruoli speciali tecnico-amministrativi dirigenziali e non dirigenziali della Protezione civile.

Nel ruolo dirigenziale sono inquadrati i dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore della relativa disciplina, salvo il diritto di opzione previsto dalla legge.

Nel ruolo non dirigenziale sono inquadrati il personale già appartenente al ruolo speciale a esaurimento della Presidenza e il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale. Sono contestualmente soppressi tali ruoli precedenti.

Il Dipartimento può avvalersi di personale comandato o fuori ruolo in misura non superiore al 30% della consistenza dei ruoli speciali. La dotazione organica del ruolo dirigenziale è stata successivamente incrementata di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia per fronteggiare i contesti emergenziali.

Trasferimento di compiti e strutture ai Ministeri

Il decreto trasferisce ai Ministeri numerosi compiti operativi e gestionali non riconducibili alle funzioni autonome di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente. Il trasferimento comprende, ove previsto, strutture, risorse finanziarie, beni e personale.

Sono individuate, tra le altre, le seguenti aree:

  • turismo, trasferito al Ministero dell’industria, commercio e artigianato;
  • italiani nel mondo, trasferito al Ministero degli affari esteri;
  • segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, trasferita al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
  • aree urbane, Commissione Reggio Calabria e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, trasferite al Ministero dei lavori pubblici;
  • diritto d’autore, proprietà letteraria e promozione delle attività culturali, trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali.

A decorrere dall’inizio della legislatura successiva a quella di entrata in vigore del decreto, sono trasferiti al Ministero dell’interno i compiti degli uffici dei Commissari di Governo nelle regioni, con le relative risorse.

Dalla medesima decorrenza, o dalla diversa data prevista dal riordino dei Ministeri, sono trasferiti ulteriori compiti:

  • al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i compiti del Dipartimento degli affari sociali;
  • al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attività dell’Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;
  • all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, salvo quelle del Servizio sismico nazionale;
  • al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare;
  • dal 1° gennaio 2004, al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, i compiti e le attività del Centro tecnico.

Il personale trasferito al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione conserva, in sede di prima applicazione, il trattamento giuridico ed economico in godimento. Le strutture di supporto degli organi collegiali trasferite ad altre amministrazioni operano presso le amministrazioni destinatarie.

Regime transitorio

Fino all’adozione dei decreti organizzativi previsti dal decreto, resta ferma l’organizzazione esistente della Presidenza per le funzioni non trasferite. I Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture loro affidate fino all’emanazione dei relativi decreti.

I decreti organizzativi di prima applicazione dovevano essere adottati entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Dalla loro entrata in vigore sono abrogate le precedenti norme legislative, regolamentari e organizzative relative agli uffici e dipartimenti corrispondenti.

Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale resta applicabile il regime contrattuale del comparto di appartenenza; in mancanza di diversa disciplina, le relazioni sindacali sono regolate dal contratto collettivo del comparto del personale statale.

Il diritto di opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza doveva essere esercitato mediante una procedura da concludere entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’opzione era irrevocabile; chi la esercitava non poteva essere comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni per due anni, mentre chi si trovava già in tale posizione doveva cessarvi entro un anno, salvo scadenza anteriore.

Le disposizioni transitorie prevedevano inoltre:

  • specifiche quote concorsuali per la copertura dei posti dell’organico della Protezione civile fino al 31 dicembre 2005;
  • specifiche modalità di copertura dei posti dirigenziali di seconda fascia fino al 31 dicembre 2005;
  • conservazione ad personam del trattamento economico fisso e continuativo più favorevole per determinati dipendenti coinvolti nei trasferimenti;
  • mantenimento di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello goduto per il personale trasferito in un momento successivo;
  • riordino, entro sei mesi dall’entrata in vigore, delle disposizioni legislative sull’ordinamento della Presidenza in un testo unico.

Modifiche alla legge sull’ordinamento del Governo

Restano ferme le disposizioni della legge n. 400/1988 non modificate o abrogate dal decreto. Il Presidente può deferire al Consiglio dei ministri, per una valutazione complessiva e armonizzata degli interessi pubblici, le questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni competenti.

Le norme che attribuiscono funzioni a Ministri senza portafoglio o a specifici dipartimenti della Presidenza devono intendersi riferite, salvo i trasferimenti previsti, al Presidente e alla Presidenza. In prima applicazione, tali funzioni si intendono delegate al Ministro senza portafoglio competente, se nominato, oppure attribuite all’ufficio interessato fino a diversa determinazione organizzativa.

Il testo fornito riporta inoltre diverse abrogazioni espresse o soppressioni di disposizioni della legge n. 400/1988 e di altre norme incompatibili, nonché l’abrogazione dell’articolo 5 e dell’articolo 6-bis del decreto nella versione vigente indicata.

Stato di applicazione e abrogazioni

Il provvedimento è tuttora rilevante come quadro normativo dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio, ma il testo riportato contiene numerose disposizioni transitorie, trasferimenti di competenze ormai attuati e norme espressamente abrogate o modificate da interventi successivi. L’articolo 9, comma 7, è stato annullato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 221 del 2002 nella parte indicata nell’aggiornamento riportato.

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