Cassazione Civile, Ordinanza n. 20527/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, emessi dopo PVC, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato: l’IVA indebitamente detratta su fatture emesse da cooperative qualificate dall’Ufficio come mere schiere di manodopera in un’operazione di interposizione fittizia/somministrazione illecita; i relativi costi ai fini IRAP, ritenuti indeducibili perché non imputabili a voci deducibili del conto economico; per il solo 2013, anche un costo di euro 20.800 per consulenza tecnica, ritenuto non inerente o non provato, oltre ad altra spesa di euro 128.400. I giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi del contribuente, ritenendo che si trattasse di appalti di manodopera e che l’Ufficio non avesse provato la natura fittizia dell’interposizione. La CTR aveva confermato la decisione salvo il recupero di euro 128.400 per mancanza della fattura. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 29 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., per avere la CTR trascurato che, in base agli elementi indiziari raccolti, il rapporto era riconducibile a una somministrazione illecita di manodopera e non a un appalto genuino; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe esaminato gli elementi di prova a sostegno della fittizietà delle cooperative subappaltatrici; 3) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, poiché in presenza di somministrazione illecita l’IVA sarebbe indetraibile; 4) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c. per l’omesso esame della censura sull’indeducibilità del costo di euro 20.800 relativo alla consulenza dell’arch. Albamonte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato anche il quarto motivo nei limiti esposti in motivazione, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. In particolare, ha affermato che la CTR non aveva correttamente valutato il quadro indiziario allegato dall’Ufficio per sostenere la natura fittizia dei contratti e la conseguente illecita somministrazione di manodopera, omettendo di esaminare complessivamente gli elementi fattuali indicati nel PVC (assenza di autonomia delle cooperative, coincidenza di sedi e organi, mancanza di clientela propria, mancata partecipazione sociale, inadempimenti fiscali, genericità delle fatture, rapporti di stretta familiarità). Inoltre, ha ravvisato un difetto di motivazione della sentenza d’appello sul capo relativo al costo di euro 20.800, poiché la CTR aveva motivato solo sulla diversa spesa di euro 128.400, senza rispondere alla specifica censura dell’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
L’IVA è stata contestata come indebitamente detratta; la questione della detraibilità dipendeva dalla qualificazione del rapporto come appalto genuino o somministrazione illecita di manodopera.
art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 446/1997
I costi relativi alle prestazioni contestate erano stati recuperati ai fini IRAP perché ritenuti non deducibili e non correttamente inseribili nella voce B9 del conto economico.
Serve a distinguere l’appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, richiedendo autonomia organizzativa, assunzione del rischio d’impresa e realizzazione di un risultato autonomo.
artt. 2 e 29 d.lgs. n. 276/2003
Sono richiamati per la disciplina della somministrazione e per i requisiti dell’appalto; la Corte afferma che la verifica della genuinità del rapporto è decisiva ai fini fiscali.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza d’appello tributaria è nulla se manca una motivazione sufficiente a dare conto delle censure dell’appellante.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione deve contenere l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto; l’omesso esame delle doglianze integra vizio di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione manca o è solo apparente, non consentendo di comprendere la ratio decidendi.
Richiede una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione della CTR sul costo di euro 20.800 è stata ritenuta inferiore al minimo costituzionale.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato con riferimento alla deducibilità dei costi e alla questione dell’inerenza della consulenza contestata.
È invocato per il riparto dell’onere della prova rispetto alla deducibilità del costo e alla sua effettività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un rapporto formalmente qualificato come appalto sia invece una somministrazione illecita di manodopera occorre verificare in concreto l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, l’assunzione del rischio d’impresa e l’effettivo esercizio del potere direttivo sui lavoratori; negli appalti labour intensive l’autonomia può essere minima, ma non può mancare la reale gestione del rapporto da parte dell’appaltatore.
- In materia fiscale, quando l’Amministrazione contesti la fittizietà di una catena di appalti o subappalti, il giudice di merito deve esaminare complessivamente tutti gli indizi allegati, senza limitarsi a valorizzarne solo alcuni in modo frammentario.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente o insufficiente quando non dà conto delle specifiche censure dell’appellante e delle ragioni per cui esse vengono disattese; è necessario un effettivo confronto con i motivi di gravame.
- Un capo della decisione che ometta di rispondere a una specifica doglianza sulla deducibilità di un costo integra vizio di motivazione, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame.
- L’accertamento della natura illecita della somministrazione di manodopera può riflettersi sia sulla detraibilità dell’IVA sia sulla deducibilità dei costi, sicché la qualificazione del rapporto costituisce il presupposto logico-giuridico delle conseguenze fiscali contestate.
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