Cassazione Civile, Ordinanza n. 20528/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato, inizialmente davanti alla CTP e poi in appello, cinque avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011-2015, emessi a seguito di un PVC della Guardia di Finanza fondato su indagini penali su un presunto sistema fraudolento nel settore edile basato su società cartiere e fatture per operazioni inesistenti. Gli avvisi recuperavano maggiori imposte per complessivi euro 637.115. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché gli avvisi per il 2012 e 2013 sarebbero stati emessi e notificati prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal PVC; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa all’efficacia di una sentenza della CTR che, in altra controversia, avrebbe escluso che una delle società coinvolte fosse una cartiera; 3) e 4) violazione dell’art. 8 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione alla ritenuta inesistenza soggettiva/oggettiva delle operazioni e alla mancata deduzione dei costi ai fini IRES, sostenendo che l’Ufficio non avrebbe provato la consapevolezza della contribuente e che i costi erano comunque determinati o determinabili; 5) violazione dei criteri ermeneutici e dell’onere della prova con riferimento a una transazione intervenuta con la curatela fallimentare di una delle società coinvolte, che secondo la ricorrente confermerebbe l’esistenza delle operazioni e imporrebbe la rideterminazione delle imposte; 6) omessa pronuncia sulla richiesta di escludere la condanna alle spese, poiché l’Agenzia si era difesa con un funzionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente verificato e motivato sull’effettiva sussistenza di specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’emissione ante tempus degli avvisi relativi al 2012 e al 2013, a fronte del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo che la contribuente avesse provato il giudicato della sentenza richiamata e rilevando comunque la non coincidenza soggettiva e oggettiva della controversia. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di chiarezza, mancato confronto con la ratio decidendi e contraddittorietà interna delle censure. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la ricorrente non aveva superato il rilievo probatorio della CTR e, in ogni caso, non aveva allegato né provato il versamento dell’imposta in esecuzione dell’accordo transattivo. Il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine dilatorio di sessanta giorni
l’inosservanza del termine determina l’illegittimità dell’avviso emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza, che devono esistere in concreto e essere provate dall’Ufficio; non basta la mera mancata enunciazione nell’atto
vengono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia
richiamati per censurare l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza
invocato dalla contribuente in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e deducibilità dei costi
richiamati in relazione alle presunzioni e all’onere della prova sulla fittizietà delle operazioni e sulla conoscibilità della frode
invocato per l’interpretazione della transazione e dei suoi effetti
richiamati in relazione alla valutazione delle prove e al principio dispositivo
richiamati quanto alla fede privilegiata e all’efficacia probatoria degli atti richiamati
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’inammissibilità dei motivi che non si confrontano con la decisione impugnata o risultano oscuri/contraddittori
Massime di principio
- In materia di contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni dal PVC è illegittimo salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza esistenti al momento dell’emissione; tale onere probatorio grava sull’Ufficio.
- La prova dell’urgenza non può essere sostituita dalla sola descrizione di un contesto fraudolento generale: il giudice deve verificare in concreto perché, nel caso specifico, non fosse possibile attendere la scadenza del termine dilatorio.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere chiare, specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione pedissequa delle doglianze di merito o la mescolanza indistinta di più questioni può determinare inammissibilità.
- Una decisione resa in altro giudizio non è spendibile automaticamente come giudicato se non è provata la sua irrevocabilità e se non vi è identità soggettiva e oggettiva tra le controversie.
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette richiede una verifica coerente con il dato normativo e con l’effettiva ricostruzione degli esborsi, ma la doglianza va articolata in modo non contraddittorio rispetto ai presupposti di fatto accertati dal giudice di merito.
- La transazione con una curatela o con terzi non consente di ottenere automaticamente la rideterminazione del tributo se non è allegato e provato il concreto versamento dell’imposta o il presupposto fiscale rilevante.
- In cassazione, la denuncia di omessa pronuncia è assorbita quando il motivo è accolto sulla questione principale che rende superflua la trattazione del profilo non esaminato.
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