Cassazione Civile, Ordinanza n. 20529/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La vicenda origina da un sollecito/ingiunzione di pagamento relativo alla TARI per l'anno 2018 emesso da un comune nei confronti di una società. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario provinciale, ottenendo rigetto; in appello la pretesa era stata ridotta in parte, anche con applicazione di tariffe ritenute più favorevoli. Il comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto con rinvio, e la società aveva a sua volta proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza di cassazione. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., un errore di fatto revocatorio: la Corte di cassazione, pur sapendo che il comune aveva notificato la sentenza d'appello, avrebbe omesso di percepire che nel fascicolo non era stata depositata la documentazione attestante tale notificazione; perciò non sarebbe stato verificabile se il ricorso per cassazione del comune fosse tempestivo o tardivo, con conseguente asserita inammissibilità del ricorso principale poi accolto dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma semmai una censura di violazione processuale o di omesso rilievo di una causa di improcedibilità/tardività, cioè un errore di giudizio e non di percezione. Richiamando il consolidato orientamento sulla revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ha escluso che nell'ordinanza revocanda vi fosse l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo immediatamente rilevabile dagli atti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il comune non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa solo quando la sentenza impugnata sia frutto di una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non attinente a un punto controverso già deciso dal giudice.
La società ha invocato tale disciplina per sostenere la revocazione dell'ordinanza di cassazione, ma la Corte ha escluso la configurabilità del vizio dedotto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamata come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale risultante dagli atti, non già l'omesso esame o la mancata valutazione di una questione processuale.
- Non integra errore revocatorio il mancato rilievo da parte della Corte della tardività o improcedibilità di un ricorso, quando la censura riguarda in realtà una violazione processuale o un errore di giudizio.
- Perché vi sia errore di fatto revocatorio, il fatto non deve essere stato oggetto di controversia e deve risultare decisivo: se la decisione impugnata non contiene una supposizione fattuale errata, la revocazione è inammissibile.
- L'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata o della relata di notificazione può incidere sul giudizio di procedibilità/tardività, ma la sua mancata rilevazione non è automaticamente un errore di fatto revocatorio.
Come è indicizzato
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