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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20532/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha proposto revocazione ex art. 395-bis c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso del Comune e rigettato il suo ricorso incidentale in una controversia relativa all'invito al pagamento e messa in mora per TARI 2018. La ricorrente sosteneva che il Collegio avesse commesso errore di fatto nel non accorgersi che il Comune non aveva depositato la sentenza impugnata con la relata di notifica, pur avendo dichiarato che essa gli era stata notificata il 7/5/2022; da ciò deduceva che il ricorso del Comune sarebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La società richiamava anche il fatto che, in altri procedimenti analoghi dello stesso ente locale decisi nella stessa adunanza, la Corte avrebbe rilevato l'improcedibilità, mentre in due ulteriori ricorsi successivamente la improcedibilità era stata dichiarata con altre ordinanze. Il ricorso era stato ritualmente notificato al difensore domiciliatario della parte intimata, rimasta tuttavia non costituita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto regolare la notifica presso il difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 330 c.p.c., applicabile anche alla revocazione contro le decisioni della Cassazione. Nel merito dell'ammissibilità, ha escluso che la doglianza integrasse un errore di fatto revocatorio: la censura riguardava infatti un preteso errore processuale/di diritto del Collegio per non aver rilevato d'ufficio l'improcedibilità del precedente ricorso del Comune, non una falsa percezione di un fatto interno e decisivo risultante in modo immediato dal confronto tra decisione e atti. La Corte ha richiamato i requisiti dell'errore revocatorio e ha osservato che dall'ordinanza impugnata non emergeva alcuna affermazione incompatibile con la tesi della ricorrente circa il deposito della relata di notifica; al più, si trattava dell'eventuale omissione di applicare il principio secondo cui, quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarla con la relata di notifica ex art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi escluso la revocazione perché la doglianza investiva un errore di giudizio/procedurale, non un errore di fatto. Non sono state poste spese per la mancata costituzione dell'intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito o il domicilio eletto si applica anche al ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione, in quanto mezzo di impugnazione.

  • art. 395-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio revocatorio avverso le decisioni della Corte di cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto rilevante secondo i requisiti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto, obiettivamente decisivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti, e non può riguardare valutazioni o interpretazioni.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione integra causa di improcedibilità del ricorso secondo il principio richiamato, ma l'omesso rilievo non è di per sé errore revocatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Contiene requisiti tassativi del ricorso per cassazione, la cui carenza può fondare inammissibilità, ma la loro applicazione o mancata applicazione non coincide automaticamente con errore di fatto revocatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel sistema il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, immediatamente desumibile dal confronto tra sentenza e atti interni del giudizio di legittimità; è esclusa quando la censura investe valutazioni, interpretazioni o errori di diritto.
  • Non integra errore revocatorio l'omessa considerazione di una questione processuale, anche se rilevabile d'ufficio: in tal caso la doglianza attiene semmai a un errore di giudizio o a una violazione processuale, non emendabile con revocazione.
  • Per configurare l'errore di fatto revocatorio occorre che il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti in modo incontestabile rispettivamente escluso o accertato dagli atti, e che tale falsa percezione sia espressa, non solo implicita.
  • La dichiarazione del ricorrente per cassazione circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta l'onere di depositarne copia autentica con la relata di notifica; tuttavia la mancata applicazione di tale regola processuale da parte della Corte non si converte automaticamente in errore di fatto revocatorio.
  • La notifica dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario è valida anche nel giudizio di revocazione contro le decisioni della Cassazione, trattandosi di un mezzo di impugnazione soggetto alla disciplina generale dell'art. 330 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRevocazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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