Cassazione Civile, Ordinanza n. 20526/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un agente della riscossione notificava una cartella di pagamento per un importo rilevante riferito a Irpef 1995 e accessori. Il contribuente impugnava la cartella deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione e prescrizione della pretesa. In primo grado la CTP dichiarava inammissibile il ricorso rilevando d'ufficio l'assenza in atti di una valida procura al difensore. In appello il contribuente sosteneva che il giudice tributario, riscontrato un difetto di rappresentanza o di procura, dovesse assegnare un termine per la regolarizzazione e non dichiarare subito l'inammissibilità; inoltre deduceva che la procura era stata allegata al ricorso notificato e che il giudice avrebbe dovuto disporne la produzione. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 18, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 125 e 182 c.p.c., censurando la conferma dell'inammissibilità senza previo invito alla regolarizzazione.
La decisione
La Corte ha rilevato, esaminando i fascicoli di merito, che nel ricorso introduttivo non risultava una valida procura: il foglio allegato non recava la sottoscrizione del ricorrente né l'autentica del difensore, ma solo diciture stampate. Ha quindi affermato che, nel processo tributario, in presenza di procura mancante o invalida, il giudice non può dichiarare immediatamente l'inammissibilità del ricorso, dovendo prima invitare la parte a regolarizzare la situazione e solo in caso di inottemperanza pronunciare l'inammissibilità. Ha escluso che fosse applicabile il diverso principio espresso dalle Sezioni Unite sul processo civile ordinario in tema di inesistenza o mancanza della procura ex art. 182 c.p.c. Pertanto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge processuale e tributaria
art. 18, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario disciplina requisiti e regolarizzazione dell'atto introduttivo; se la procura manca o è invalida il giudice deve invitare alla regolarizzazione prima di dichiarare l'inammissibilità
richiamato come norma sulla sottoscrizione e rappresentanza processuale, insieme alle disposizioni sulla procura
richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che il principio delle Sezioni Unite sul processo civile ordinario non è automaticamente applicabile al rito tributario
richiamato come disciplina generale del conferimento della procura alle liti, applicabile al processo tributario per quanto compatibile
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546 del 1992
insieme all'art. 18, impone al giudice tributario di invitare la parte a regolarizzare la procura mancante o invalida
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato come precedente applicativo in tema di mandato/procura allegato agli atti difensivi
art. 46, comma 2, L. n. 69 del 2009
richiamato in relazione alla formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. dopo la riforma del 2009
richiamato per chiarire che il principio sulla regolarizzazione della procura nel rito tributario permane anche dopo la riforma Cartabia
Corte cost. n. 189 del 2000
fonte interpretativa che fonda la lettura delle norme del processo tributario in tema di procura e regolarizzazione
Cass. sez. V, 10.5.2024, n. 12831
precedente conforme: nel processo tributario, in caso di procura mancante o invalida, il giudice deve invitare alla regolarizzazione
Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5426
precedente conforme che ribadisce l'obbligo di regolarizzazione prima dell'inammissibilità
Cass. S.U., 30.9.2009, n. 15241
precedente delle Sezioni Unite a fondamento dell'orientamento sulla necessità dell'invito a regolarizzare nel processo tributario
Cass. S.U., 21.12.2022, n. 37434
richiamata per essere distinta: riguarda il processo civile ordinario e non esclude la regolarizzazione nel rito tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza o l'invalidità della procura alle liti non comporta di per sé l'immediata inammissibilità del ricorso: il giudice deve prima assegnare un termine per la regolarizzazione.
- La disciplina del rito tributario, per quanto speciale, va coordinata con le norme del codice di rito sulla procura alle liti solo in quanto compatibili; il principio elaborato per il processo civile ordinario sull'irrilevanza sanante della procura mancante non si trasferisce automaticamente al contenzioso tributario.
- Se dagli atti emerge che la procura allegata non è validamente sottoscritta o autenticata, il giudice deve verificare la possibilità di regolarizzazione prima di pronunciare l'inammissibilità.
- L'inammissibilità per difetto di procura è una sanzione processuale subordinata all'inottemperanza all'ordine di regolarizzazione, non una conseguenza immediata del solo rilievo del vizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20527/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20528/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20529/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20530/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20531/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20532/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →