Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20530/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da una pretesa per TARI 2018 emessa dal Comune. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello, il Comune aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado, ottenendo l’accoglimento del ricorso principale e il rinvio. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza della Cassazione n. 8324/2025, deducendo ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. un errore di fatto/"abbaglio dei sensi" ex art. 391-bis c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe ritenuto esistente, o comunque avrebbe mancato di percepire correttamente, la notificazione della sentenza d’appello al Comune, nonostante la relativa documentazione non fosse stata allegata al fascicolo; da ciò la società faceva discendere l’impossibilità di verificare la tempestività del ricorso per cassazione del Comune e, quindi, la sua asserita inammissibilità per tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma semmai una possibile omissione di rilievo officioso di una questione processuale, dunque un errore di giudizio e non di percezione. Ha quindi escluso la configurabilità del motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché il Comune non ha svolto difese nel giudizio di revocazione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio richiede un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo e non controverso; non basta l’omessa valutazione di questioni processuali o la mancata rilevazione di una preclusione o improcedibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa nei limiti propri dell’errore di fatto revocatorio; non può essere utilizzata per contestare errori di giudizio o violazioni processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, ove ricorrano i presupposti di legge.

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione presuppone una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, avente ad oggetto un fatto storico non controverso e decisivo; non è sufficiente la censura per omesso esame di una questione processuale.
  • Il mancato rilievo della tardività o dell’improcedibilità di un ricorso non integra, di per sé, errore revocatorio, salvo che la decisione impugnata abbia esplicitamente presupposto, in modo erroneo, l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale decisivo.
  • La revocazione non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche della Corte di cassazione, neppure quando si assuma che la Corte abbia omesso di rilevare d’ufficio un vizio processuale.
  • Per distinguere errore di fatto ed errore di giudizio occorre verificare se il provvedimento impugnato contenga una supposizione fattuale errata, oppure solo una mancata applicazione o valutazione di una norma processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.