Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2006, emesso da un comune nei confronti del proprietario di un terreno poi deceduto, cui sono subentrati gli eredi. Il comune ha ritenuto il terreno edificabile e quindi soggetto a imposizione come area fabbricabile; i contribuenti hanno invece sostenuto la natura agricola del fondo e hanno impugnato l'atto. In primo grado il ricorso è stato accolto, ma in appello il comune ha ottenuto la riforma della decisione. In cassazione gli eredi hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sull'azione amministrativa tributaria, assumendo che l'atto non indicasse in modo puntuale la normativa applicata e i presupposti della pretesa; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita sostituzione in giudizio del parametro di accertamento e della causa petendi; 3) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento allo stato dell'iter di approvazione del PRG e a vendite di terreni a prezzi inferiori; 4) violazione delle norme sulle presunzioni, per non avere la CTR superato l'accertamento presuntivo comunale sulla base delle prove offerte; 5) intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, dedotta per la prima volta in cassazione dopo il decesso del contribuente durante il giudizio di appello.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del comune e accoglie il quinto motivo. Cassa quindi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito escludendo la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alle sanzioni tributarie. Compensa integralmente le spese di lite e non pone a carico del ricorrente incidentale l'ulteriore contributo unificato, essendo il suo ricorso stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per censurare la violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso, al regime delle presunzioni e all'intrasmissibilità delle sanzioni; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure salvo quella sulle sanzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata per il dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte osserva che non vi era omissione e che il vizio non si configura per questioni processuali nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma evocata per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene la censura inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la CTR si è comunque pronunciata e, in ogni caso, il vizio non attiene a eccezioni processuali nei termini dedotti.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato quale fonte dell'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere an e quantum della pretesa.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato dai ricorrenti sul tema della motivazione dell'accertamento tributario.
richiamati dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte non accoglie la censura relativa alla motivazione dell'atto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
richiamato nel terzo motivo in relazione alla determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili.
art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006
richiamato nel terzo motivo in relazione alla nozione di area fabbricabile ai fini ICI.
richiamati nel quarto motivo sulle presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito perché la censura mira a una nuova valutazione del fatto.
applicato per la decisione nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato, dato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto indica i presupposti fattuali e i dati essenziali della pretesa in modo da consentire al contribuente di comprendere an e quantum del tributo e di difendersi efficacemente; non è necessario che l'atto contenga un'esposizione analitica di ogni profilo giuridico o probatorio della pretesa.
- In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la motivazione dell'accertamento può essere integrata mediante rinvio a delibere o atti generali conoscibili per pubblicità legale, senza obbligo di allegazione; il rinvio per relationem può essere anche plurimo, purché resti conoscibile il criterio di determinazione del valore.
- Il vizio di omessa pronuncia non si configura quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, anche ritenendola assorbita o irrilevante; inoltre tale vizio non è normalmente predicabile, nei termini dedotti, rispetto a eccezioni di natura processuale.
- Il motivo di ricorso per cassazione che prospetta l'omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura delle prove, perché il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
- La qualificazione di un terreno come edificabile ai fini ICI/IMU e la congruità della relativa stima, quando sorrette da una motivazione logica e coerente del giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo della mera rivalutazione del fatto.
- Le sanzioni tributarie hanno natura personale e afflittiva e non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto; la relativa intrasmissibilità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto dell'Erario a irrogarle.
- Quando la cassazione interviene solo su un profilo accessorio o limitato e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. limitatamente alla questione residua.
- In presenza di ricorso principale in larga parte respinto e di ricorso incidentale condizionato assorbito, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese per giustificati motivi.
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