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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20652/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da una società per ottenere la restituzione della differenza tra quanto versato a titolo di imposta provinciale di trascrizione e quanto dovuto, assumendo che le iscrizioni al PRA di numerosi veicoli acquistati da società del medesimo gruppo con sede in altri Stati membri fossero assoggettate a IVA e quindi dovessero scontare l’imposta in misura fissa ai sensi del d.m. n. 435 del 1998. Il silenzio-rifiuto dell’ente aveva condotto a un giudizio davanti al giudice tributario, definito in primo grado con accoglimento parziale limitato ai documenti fatturali depositati. In appello, l’ente sosteneva che i beni non fossero qualificabili come veicoli perché non ancora immatricolati e che non fosse stata provata l’effettiva soggezione ad IVA delle operazioni; la società, a sua volta, deduceva che era sufficiente la mera assoggettabilità ad IVA. La CTR accoglieva l’appello della società e riconosceva l’intero rimborso. In Cassazione l’ente articolava tre motivi: 1) violazione della disciplina sull’imposta provinciale di trascrizione e del Codice della strada, assumendo che un bene non immatricolato non fosse un veicolo e dunque non potesse beneficiare della tariffa fissa prevista per gli atti soggetti ad IVA; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente escluso l’onere della contribuente di provare la concreta soggezione ad IVA degli atti di trasferimento; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato la contestazione relativa ad alcuni veicoli la cui iscrizione al PRA era avvenuta prima della cessione rilevante ai fini IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell’imposta provinciale di trascrizione, il presupposto rilevante sia l’iscrizione al PRA di un veicolo, e che la nozione di veicolo, nella disciplina specifica del registro automobilistico, prescinda dall’immatricolazione. Ha inoltre affermato che la tariffa fissa prevista per gli atti soggetti ad IVA opera quando l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, senza richiedere la prova dell’effettivo versamento dell’imposta. Di conseguenza, poiché era incontestato che gli acquisti rientrassero nell’ambito applicativo dell’IVA, la CTR aveva correttamente riconosciuto il rimborso. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione adottata dalla CTR era incompatibile con la censura sull’iscrizione anteriore alla cessione e quindi non vi era omessa pronuncia in senso tecnico. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997

    istituisce l’imposta provinciale di trascrizione e ne individua il presupposto nella richiesta di formalità al PRA, dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta

  • d.m. 27 novembre 1998, n. 435

    determina la misura dell’imposta provinciale di trascrizione e prevede la tariffa in misura fissa per gli atti soggetti ad IVA

  • art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972

    individua le operazioni imponibili IVA, rilevanti ai fini della verifica dell’assoggettabilità dell’atto

  • art. 38, comma 3, lett. e), d.l. n. 331 del 1993

    ricomprende gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nel campo di applicazione dell’IVA

  • art. 93 d.lgs. n. 285 del 1992

    disciplina l’immatricolazione e la carta di circolazione, chiarendo che essa è distinta dall’iscrizione al PRA e funzionale alla circolazione su strada

  • art. 1 R.d.l. n. 436 del 1927

    definisce gli autoveicoli ai fini della disciplina del registro automobilistico, senza subordinare tale nozione all’immatricolazione

  • art. 11 R.d.l. n. 436 del 1927

    prevede l’iscrizione nel registro automobilistico dei veicoli che abbiano ottenuto la licenza di circolazione nella provincia

  • art. 7, comma 2, legge n. 187 del 1990

    attribuisce al PRA il rilascio del certificato di proprietà al momento della prima iscrizione e delle successive formalità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova sulla soggezione ad IVA; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché era sufficiente l’assoggettabilità dell’operazione ad IVA

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione adottata implicava il rigetto della censura

  • art. 360 c.p.c.

    indicazione dei vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta provinciale di trascrizione, ciò che rileva è l’iscrizione al PRA del bene rientrante nella nozione di veicolo prevista dalla disciplina del registro automobilistico; l’immatricolazione è un adempimento distinto e non costituisce requisito per la qualificazione del bene ai fini dell’imposta.
  • La tariffa fissa prevista per gli atti soggetti ad IVA si applica quando l’operazione di trasferimento rientra nel campo di applicazione dell’IVA, senza che sia necessario provare l’effettivo pagamento dell’imposta.
  • In presenza di operazioni intracomunitarie che rientrano oggettivamente nell’ambito IVA, l’alternatività tra IVA e imposta provinciale di trascrizione opera in favore della misura fissa dell’imposta di trascrizione.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente incompatibile con la censura proposta, poiché in tal caso il motivo deve ritenersi implicitamente rigettato.
  • L’onere probatorio relativo ai fatti costitutivi dell’agevolazione non può essere invocato in modo astratto quando il giudice accerti che il presupposto normativo richiesto è la mera assoggettabilità dell’operazione ad IVA e non la sua concreta applicazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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