Cassazione Civile, Ordinanza n. 20643/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulle dichiarazioni Mod. Unico 2009 (anno d'imposta 2008). L'Ufficio aveva recuperato un credito d'imposta IVA/IRES/IRAP indicato nella dichiarazione 2009, ritenendo che non fosse stato esposto nelle due annualità precedenti. La società ha impugnato la cartella sostenendo che, in sede di controllo automatizzato, l'Amministrazione non può svolgere verifiche sostanziali sulle precedenti dichiarazioni, ma solo correggere errori materiali o di calcolo relativi ai dati della dichiarazione controllata. La CTR ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo che il controllo avesse ecceduto i limiti dell'art. 36-bis e che, in presenza di un disconoscimento del credito, sarebbe stato necessario un atto di recupero. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e di altre norme, sostenendo che la cartella fosse legittima perché il credito era stato indebitamente utilizzato e la verifica si era limitata al confronto tra dichiarazioni; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la CTR aveva annullato integralmente la cartella senza considerare che essa riguardava anche omessi versamenti e relative sanzioni, con motivazione apparente. La società ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, nel caso concreto, la cartella non risultava emessa per contestare l'indebito utilizzo di un credito di imposta, ma per il fatto che il credito non era stato esposto nelle precedenti dichiarazioni; in tale situazione il controllo automatizzato può al più condurre alla rettifica di errori materiali o di calcolo, ma non alla trasformazione automatica di una posta di credito in un debito esigibile mediante cartella. Inoltre, la CTR aveva accertato che il credito era stato provato dalla contribuente e, addirittura, riconosciuto dall'Ufficio in giudizio, sicché non vi era base per il recupero. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto né la cartella né l'atto di appello, impedendo alla Corte di verificare la dedotta presenza di ulteriori voci di pretesa e la lamentata motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato consente la correzione di errori materiali o di calcolo e la riduzione dei crediti esposti oltre il dovuto o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; non legittima una rettifica sostanziale fuori dai limiti della procedura.
Richiamato in rapporto ai controlli automatizzati e al recupero di crediti d'imposta in ambito IVA.
art. 1, commi 421 e 423, L. n. 311/2004
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere di recupero del credito tramite cartella.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al credito d'imposta oggetto di recupero.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza/motivazione apparente.
La sua dedotta violazione è stata ritenuta non scrutinabile perché il motivo mancava di specificità e di adeguata autosufficienza.
Richiamato indirettamente nei principi sulla prova dell'effettiva esistenza del credito da parte del contribuente.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio può verificare la correttezza dei dati dichiarati anche mediante confronto con le dichiarazioni di anni precedenti, ma solo entro i limiti della correzione di errori materiali o di calcolo e dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dall'anagrafe tributaria.
- La cartella di pagamento è legittima solo quando il controllo automatizzato evidenzi un credito illegittimamente utilizzato o non spettante, così da trasformare quella posta in un effettivo debito verso l'Erario; se, invece, il credito non risulta utilizzato ma solo non correttamente esposto, l'Ufficio può rettificare l'errore ma non recuperare somme con cartella.
- Il contribuente può sempre dimostrare in giudizio l'effettiva esistenza del credito d'imposta non dichiarato o non correttamente esposto mediante idonea documentazione, poiché il diritto al credito nasce dalla legge e non dalla sola dichiarazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca vizi della sentenza o della cartella senza specificare e riprodurre gli atti rilevanti necessari al controllo di legittimità, in violazione del principio di specificità/autosufficienza.
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