Cassazione Civile, Ordinanza n. 20656/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 eseguita a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale per Irpef e Irap 2006. Il bene gravato risultava conferito in un fondo patrimoniale. Il giudice tributario di appello aveva ritenuto illegittima l'ipoteca perché i debiti erariali non erano stati contratti per i bisogni della famiglia, ma nell'ambito dell'attività imprenditoriale di uno dei coniugi. In cassazione la società concessionaria ha proposto due motivi, denunciando la violazione degli artt. 167, 169 e 170 c.c. in tema di fondo patrimoniale e dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova. Prima ancora, ha chiesto la rimessione in termini deducendo che la comunicazione tardiva del dispositivo della sentenza le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché la ricorrente era parte costituita e aveva partecipato al giudizio di merito; la tardiva comunicazione del dispositivo non integra la mancata conoscenza del processo richiesta dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, né giustifica la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., trattandosi di errore di diritto/non di causa non imputabile. Non è stato quindi esaminato il merito della doglianza sul fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società concessionaria della riscossione. Ha escluso la rimessione in termini perché la ricorrente era costituita nel giudizio tributario e la sola tardiva comunicazione del dispositivo non consente di considerare non conosciuto il processo né di far decorrere il termine impugnatorio da tale comunicazione. Conseguentemente, il ricorso proposto oltre il termine di legge non era ammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria quale misura cautelare/esecutiva a tutela del credito erariale; la lite riguarda la legittimità dell'ipoteca iscritta in forza di tale disposizione.
art. 167 c.c.
richiamato quale norma costitutiva del fondo patrimoniale; la Corte d'appello l'aveva utilizzata per ritenere impignorabili/inefficaci rispetto ai debiti non familiari i beni conferiti nel fondo.
art. 169 c.c.
richiamato insieme alle altre norme sul fondo patrimoniale per sostenere il regime di tutela dei beni destinati ai bisogni della famiglia.
art. 170 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina dell'aggressione dei beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 37 d.lgs. n. 546/1992
"La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione"
la pubblicazione della sentenza nel processo tributario avviene con il deposito; la comunicazione del dispositivo è un adempimento diverso e meramente informativo.
art. 38, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992
"Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti"; "Se nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, cod. proc. civ."
la Corte afferma che la deroga al termine lungo opera solo per la parte non costituita che provi di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza; non basta la sola tardiva comunicazione del dispositivo a una parte costituita.
art. 327, comma 1, c.p.c.
indicato come termine lungo di impugnazione applicabile anche nel processo tributario quando nessuna parte notifichi la sentenza, salvo l'eccezione prevista dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
art. 153, comma 2, c.p.c.
la rimessione in termini è ammessa solo per decadenze dovute a causa non imputabile; non è applicabile quando la parte costituita incorra in errore di diritto nel ritenere che il termine decorra dalla comunicazione del dispositivo.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione del dispositivo della sentenza non fa decorrere il termine breve per impugnare e non sostituisce la pubblicazione della sentenza, che avviene con il deposito in segreteria.
- La deroga al termine lungo prevista dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 richiede che la parte non costituita dimostri una reale ignoranza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza; la sola tardiva conoscenza dell'esito del giudizio non è sufficiente.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può essere utilizzata per rimediare a un errore di diritto della parte costituita che abbia erroneamente creduto di far decorrere il termine d'impugnazione dalla comunicazione del dispositivo anziché dalla pubblicazione della sentenza.
- La parte costituita in giudizio ha l'onere di vigilare sull'andamento del processo e non può fare affidamento esclusivo sulle comunicazioni di cancelleria per conservare i propri poteri di impugnazione.
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