Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento emessa per IRPEF e ILOR relative all'anno d'imposta 1991, conseguente a un primo avviso di accertamento poi divenuto definitivo all'esito di un complesso contenzioso, nel quale era stato emesso anche un secondo avviso integrativo fondato sulla medesima vicenda di movimentazione di assegni sul conto corrente del contribuente. Il ricorrente deduceva che il secondo accertamento avrebbe assorbito il primo e che l'annullamento definitivo del secondo, per vizi propri e per contrasto con giudicati precedenti, avrebbe dovuto travolgere anche la cartella derivante dal primo. Con cinque motivi censurava: la nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione dei fatti e degli atti; il vizio motivazionale; la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per mancato rilievo del contrasto tra giudicati; la mancanza di un convincimento autonomo del giudice di merito; e, in subordine, la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione solo per relationem e non propria.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una sufficiente esposizione dei fatti rilevanti, dunque non fosse nulla per difetto di motivazione apparente o per mancanza del contenuto minimo essenziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'insufficienza motivazionale non più consentito dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha poi escluso il contrasto tra giudicati: l'annullamento del secondo avviso di accertamento era avvenuto per un vizio proprio dell'atto e non per un accertamento di merito incompatibile con il giudicato formatosi sul primo accertamento, che restava autonomo e definitivo. La Corte ha ribadito che i due avvisi erano formalmente e sostanzialmente diversi e che l'autonomia degli atti impositivi comporta autonomia dei relativi giudizi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per verificare la presenza del contenuto minimo e della motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e per escluderne la nullità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come base della censura di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
interpretato secondo la versione riformata come sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione, non sulla sufficienza
richiamato per escludere il contrasto pratico tra giudicati quando il giudicato sopravvenuto concerne un diverso atto impositivo e un vizio proprio dell'atto
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione al vizio del secondo accertamento, annullato perché non sorretto da nuovi elementi conoscibili
indicato solo come norma processuale per la trattazione in camera di consiglio
indicato solo come norma processuale per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione quando, pur in forma sintetica, consente di comprendere i fatti rilevanti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Il giudicato formatosi su un atto impositivo non si estende automaticamente a un diverso avviso di accertamento, anche se riferito alla medesima vicenda fattuale, quando il secondo atto sia autonomo e sia stato annullato per un vizio proprio e non per una decisione di merito incompatibile.
- Il giudice di rinvio deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche e ai presupposti di fatto che sorreggono la cassazione con rinvio.
- L'autonomia dei singoli atti di accertamento comporta l'autonomia dei rispettivi giudizi di impugnazione: l'annullamento di un avviso non travolge di per sé gli altri atti impositivi se questi mantengono una propria identità giuridica.
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