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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento emessa per IRPEF e ILOR relative all'anno d'imposta 1991, conseguente a un primo avviso di accertamento poi divenuto definitivo all'esito di un complesso contenzioso, nel quale era stato emesso anche un secondo avviso integrativo fondato sulla medesima vicenda di movimentazione di assegni sul conto corrente del contribuente. Il ricorrente deduceva che il secondo accertamento avrebbe assorbito il primo e che l'annullamento definitivo del secondo, per vizi propri e per contrasto con giudicati precedenti, avrebbe dovuto travolgere anche la cartella derivante dal primo. Con cinque motivi censurava: la nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione dei fatti e degli atti; il vizio motivazionale; la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per mancato rilievo del contrasto tra giudicati; la mancanza di un convincimento autonomo del giudice di merito; e, in subordine, la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione solo per relationem e non propria.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una sufficiente esposizione dei fatti rilevanti, dunque non fosse nulla per difetto di motivazione apparente o per mancanza del contenuto minimo essenziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'insufficienza motivazionale non più consentito dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha poi escluso il contrasto tra giudicati: l'annullamento del secondo avviso di accertamento era avvenuto per un vizio proprio dell'atto e non per un accertamento di merito incompatibile con il giudicato formatosi sul primo accertamento, che restava autonomo e definitivo. La Corte ha ribadito che i due avvisi erano formalmente e sostanzialmente diversi e che l'autonomia degli atti impositivi comporta autonomia dei relativi giudizi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione quando, pur in forma sintetica, consente di comprendere i fatti rilevanti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il giudicato formatosi su un atto impositivo non si estende automaticamente a un diverso avviso di accertamento, anche se riferito alla medesima vicenda fattuale, quando il secondo atto sia autonomo e sia stato annullato per un vizio proprio e non per una decisione di merito incompatibile.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche e ai presupposti di fatto che sorreggono la cassazione con rinvio.
  • L'autonomia dei singoli atti di accertamento comporta l'autonomia dei rispettivi giudizi di impugnazione: l'annullamento di un avviso non travolge di per sé gli altri atti impositivi se questi mantengono una propria identità giuridica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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