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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifiche svolte con la Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità della società per irregolare tenuta del libro degli inventari per più annualità e per un comportamento gestionale antieconomico. Su tale base aveva emesso avvisi di accertamento per IVA e IRAP nei confronti della società per gli anni 2007 e 2008, nonché atti conseguenziali ai soci per IRPEF da reddito di partecipazione. La CTP aveva respinto i ricorsi; la CTR aveva invece annullato gli avvisi relativi al 2007, confermando quelli del 2008. L'Agenzia ricorreva per cassazione contro la statuizione relativa al 2007 denunciando violazione delle norme in tema di accertamento analitico-induttivo e sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse necessario, perché l'accertamento era legittimo in presenza di irregolare tenuta del libro inventari e antieconomicità. I contribuenti proponevano ricorso incidentale avverso la parte della sentenza relativa al 2008, lamentando nullità della motivazione, omessa pronuncia, vizi motivazionali e violazione delle norme sulla presunzione e sull'accertamento induttivo, contestando anche la ricostruzione dei maggiori ricavi e l'uso della percentuale di ricarico. Successivamente entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione: l'Agenzia per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 per il 2007; i contribuenti per rinuncia al ricorso incidentale e cessazione della materia del contendere sul 2008, con adesione della controparte anche sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto che, per il ricorso principale dell'Agenzia relativo al 2007, la controversia era stata definita agevolmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, con pagamento di quanto dovuto, sicché ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto al ricorso incidentale dei contribuenti relativo al 2008, ha rilevato la rinuncia all'impugnazione e l'accordo delle parti sulla definizione del giudizio, dichiarando anch'esso estinto. In conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto integralmente; le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata e la Corte richiama anche il principio per cui il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è definita con adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge speciale e risulta effettuato il pagamento dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso incidentale comporta l'estinzione del giudizio anche con riguardo all'impugnazione incidentale, ove vi sia rituale adesione della controparte e non residuino questioni da decidere.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia all'impugnazione, perché la previsione è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Nella controversia esaminata, le censure sulla legittimità dell'accertamento induttivo e sulla motivazione della sentenza di merito non sono state esaminate nel merito, poiché la definizione della lite e la rinuncia hanno reso improcedibile ogni ulteriore scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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