Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2021 del 20/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche svolte con la Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità della società per irregolare tenuta del libro degli inventari per più annualità e per un comportamento gestionale antieconomico. Su tale base aveva emesso avvisi di accertamento per IVA e IRAP nei confronti della società per gli anni 2007 e 2008, nonché atti conseguenziali ai soci per IRPEF da reddito di partecipazione. La CTP aveva respinto i ricorsi; la CTR aveva invece annullato gli avvisi relativi al 2007, confermando quelli del 2008. L'Agenzia ricorreva per cassazione contro la statuizione relativa al 2007 denunciando violazione delle norme in tema di accertamento analitico-induttivo e sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse necessario, perché l'accertamento era legittimo in presenza di irregolare tenuta del libro inventari e antieconomicità. I contribuenti proponevano ricorso incidentale avverso la parte della sentenza relativa al 2008, lamentando nullità della motivazione, omessa pronuncia, vizi motivazionali e violazione delle norme sulla presunzione e sull'accertamento induttivo, contestando anche la ricostruzione dei maggiori ricavi e l'uso della percentuale di ricarico. Successivamente entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione: l'Agenzia per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 per il 2007; i contribuenti per rinuncia al ricorso incidentale e cessazione della materia del contendere sul 2008, con adesione della controparte anche sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto che, per il ricorso principale dell'Agenzia relativo al 2007, la controversia era stata definita agevolmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, con pagamento di quanto dovuto, sicché ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto al ricorso incidentale dei contribuenti relativo al 2008, ha rilevato la rinuncia all'impugnazione e l'accordo delle parti sulla definizione del giudizio, dichiarando anch'esso estinto. In conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto integralmente; le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata e la Corte richiama anche il principio per cui il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sulle modalità dell'accertamento tributario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per dedurre vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo
art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Ufficio tra le norme sull'accertamento e gli obblighi contabili
art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Ufficio tra le norme sull'accertamento e gli obblighi contabili
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Ufficio tra le norme sull'accertamento e gli obblighi contabili
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo e della legittimità della rettifica
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Ufficio tra le norme sull'accertamento IVA
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Ufficio tra le norme sull'accertamento IVA
richiamati in tema di obblighi di tenuta delle scritture contabili
richiamato dai contribuenti sulla prova per presunzioni e sulla presunzione utilizzata dall'Ufficio
art. 6 del D.L. n. 119 del 2018
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte lo applica per dichiarare estinto il giudizio relativo al 2007
art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018
stabilisce che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel precedente giurisprudenziale per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia all'impugnazione
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita con adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge speciale e risulta effettuato il pagamento dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso incidentale comporta l'estinzione del giudizio anche con riguardo all'impugnazione incidentale, ove vi sia rituale adesione della controparte e non residuino questioni da decidere.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia all'impugnazione, perché la previsione è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Nella controversia esaminata, le censure sulla legittimità dell'accertamento induttivo e sulla motivazione della sentenza di merito non sono state esaminate nel merito, poiché la definizione della lite e la rinuncia hanno reso improcedibile ogni ulteriore scrutinio.
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