Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società assicurativa, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a imposte sulle assicurazioni e al contributo al fondo vittime dell'usura per il periodo 1.1.2011-27.7.2011 e 28.7.2011-31.12.2011, limitando però la contestazione alle sanzioni e agli interessi maturati prima della procedura. Sosteneva che il mancato versamento non fosse sanzionabile perché impedito dall'apertura della procedura concorsuale, che tale apertura integrasse forza maggiore e che, in applicazione dell'art. 55 l. fall., gli interessi non fossero dovuti. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il pagamento non potesse essere eseguito dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa per rispetto della par condicio creditorum, con conseguente esclusione di sanzioni e interessi. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) violazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, sulla disciplina fallimentare e sulle sanzioni tributarie, sostenendo che la procedura concorsuale non costituisce forza maggiore e che la CTR avrebbe dovuto verificare l'elemento soggettivo della violazione; (2) violazione dell'art. 55 l. fall. e delle norme sul privilegio dei crediti tributari, sostenendo che gli interessi moratori erano dovuti perché il credito era assistito da privilegio e non poteva essere escluso per effetto dell'apertura della procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che, per l'imposta sulle assicurazioni, il presupposto d'imposta si realizza con l'incasso dei premi, ma l'obbligo di versamento sorge solo nel mese successivo. Poiché i premi erano stati incassati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, mentre la scadenza del versamento cadeva dopo tale apertura, al momento della procedura non era ancora sorto l'obbligo di pagamento; di conseguenza non vi era alcuna violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e la questione della forza maggiore era inconferente. Quanto agli interessi, la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 55 l. fall. perché esso riguarda interessi relativi a crediti sorti anteriormente alla procedura; nel caso concreto, non essendo ancora sorto l'obbligo di versamento prima della liquidazione coatta, non potevano maturare interessi. La decisione della CTR è stata quindi confermata, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 249, d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che il debito tributario e la scadenza del pagamento andavano coordinati con la disciplina della liquidazione coatta amministrativa; la Corte ne valorizza il rapporto con la procedura concorsuale, ma ritiene decisivo il momento genetico dell'obbligazione di pagamento.
art. 55 R.d. n. 267 del 1942
È norma sulla sospensione degli interessi dei crediti anteriori alla procedura concorsuale; la Corte la giudica inconferente perché nel caso concreto l'obbligo di versamento non era ancora sorto prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato come causa di non punibilità per forza maggiore; la Corte osserva che la forza maggiore è inconferente quando, prima dell'apertura della procedura, non era ancora sorto l'obbligo di versamento e quindi non vi era violazione sanzionabile.
art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte richiama il principio secondo cui per le sanzioni amministrative tributarie non basta la mera volontarietà del comportamento, ma occorre una condotta almeno negligente; la colpa si presume salvo prova contraria del contribuente.
art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997
chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze
Punisce il mancato pagamento alle scadenze prescritte; la Corte afferma che, nel caso concreto, fino all'apertura della procedura non era ancora scaduto l'obbligo di versamento, per cui mancava l'infrazione sanzionabile.
art. 9, legge n. 1216 del 1961
Individua il momento del versamento dell'imposta sulle assicurazioni: il presupposto sorge con l'incasso dei premi, ma il pagamento va effettuato entro il mese successivo; su tale base la Corte esclude che il mancato versamento fosse già illecito prima della liquidazione coatta.
art. 27, legge n. 1216 del 1961
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sui privilegi, ma la Corte lo considera non decisivo rispetto alla questione effettivamente risolta, ossia l'assenza di un obbligo di versamento già sorto prima della procedura.
art. 2745 c.c.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno del privilegio del credito; la Corte non lo applica in concreto perché, mancando ancora la scadenza del versamento prima della procedura, non viene in rilievo il tema della garanzia privilegiata sugli interessi.
art. 2758 c.c.
Invocato per sostenere l'esistenza di un privilegio sui crediti relativi alle imposte; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto perché l'art. 55 l. fall. opera solo per crediti già sorti anteriormente alla procedura.
art. 52 legge fall.
Richiamato come norma sul concorso dei creditori; la Corte ribadisce che il concorso riguarda i crediti sorti prima dell'apertura della procedura, mentre quelli sorti dopo restano fuori da tale disciplina.
art. 201 legge fall.
Richiamato quale norma di estensione della disciplina fallimentare alla liquidazione coatta amministrativa; la Corte lo usa come cornice per affermare la rilevanza del momento genetico del credito.
art. 1173 c.c.
La Corte lo richiama per affermare che la nascita del credito va valutata in base all'elemento genetico dell'obbligazione, ossia al fatto idoneo a produrla.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la punibilità richiede non solo la materialità della condotta ma anche un elemento soggettivo quantomeno colposo; tuttavia, quando la violazione non è ancora maturata perché l'obbligo di pagamento non è ancora scaduto, la sanzione non può essere irrogata e non occorre discutere di forza maggiore.
- Per stabilire se un credito tributario è concorsuale occorre guardare al momento genetico dell'obbligazione: se il presupposto d'imposta o dell'illecito si verifica prima dell'apertura della procedura, il credito è anteriore; se invece l'obbligo di pagamento sorge solo dopo l'apertura, il credito non può dirsi anteriore né soggetto alle regole dell'art. 55 l. fall. in tema di interessi.
- Nell'imposta sulle assicurazioni il presupposto impositivo coincide con l'incasso dei premi, ma l'obbligo di versamento nasce nel mese successivo; quindi l'incasso precedente all'apertura della procedura non basta, da solo, a fondare una sanzione per omesso versamento se la scadenza cade dopo l'apertura.
- L'art. 55 l. fall. sulla sospensione degli interessi è applicabile solo ai crediti già sorti prima della procedura concorsuale; se il debito principale non è ancora esigibile prima dell'apertura, non maturano interessi moratori da sospendere.
- La disciplina concorsuale impedisce i pagamenti individuali in violazione della par condicio creditorum, ma tale regola non può essere invocata per trasformare in illecito un omesso pagamento quando l'obbligazione di versamento non era ancora esigibile al momento dell'apertura della procedura.
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