Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva notificato a una società un atto di recupero con cui revocava un credito d'imposta utilizzato in compensazione negli anni 2004, 2005 e 2006 e contestava, oltre al recupero del credito e degli interessi, anche sanzioni per asserito indebito utilizzo dell'agevolazione. La società aveva sostenuto in giudizio di non essere incorsa in cause di decadenza dal beneficio e aveva chiesto l'annullamento dell'atto. In appello la CTR aveva ritenuto legittimo il recupero del credito ma non dovute le sanzioni. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che l'uso illecito della compensazione integrasse comunque omesso versamento sanzionabile; 2) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, contestando la lettura della CTR sul combinato disposto dell'art. 8, comma 5, L. n. 388/2000 e dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, e sostenendo la legittimità della compensazione del credito con acconti d'imposta calcolati anche in via presuntiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo e affermando che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in assenza dei presupposti integra un'ipotesi di omesso versamento sanzionabile ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, rilevando una difformità tra il controricorso e il ricorso incidentale notificato, e comunque osservandone l'infondatezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato l'originario ricorso della contribuente contro l'atto di recupero. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
La compensazione di un credito d'imposta utilizzata in assenza dei relativi presupposti, o comunque con effetto di mancato pagamento del tributo alle scadenze dovute, integra un omesso versamento sanzionabile.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata dall'Agenzia nel secondo motivo, ma il testo non ne riporta una specifica interpretazione della Corte.
art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Norma richiamata quale fonte del credito d'imposta oggetto di recupero e dei relativi presupposti/decadenza.
art. 62 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma richiamata come disciplina dei tempi e delle modalità di utilizzo del credito residuo.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 241/1997
Invocato dalla contribuente per sostenere l'ammissibilità della compensazione; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto.
art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Attribuisce al giudice tributario il controllo giurisdizionale sugli atti sanzionatori senza limitazioni speciali ai poteri cognitivi e decisori, consentendo di valutare anche la debenza delle sanzioni nei limiti del petitum.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice ha natura di giudice di merito e, quando ritualmente investito, deve pronunciarsi non solo sull'an dell'imposizione ma anche sulla quantificazione della pretesa e, se del caso, sulla debenza delle sanzioni, nei limiti delle domande proposte.
- L'utilizzo in compensazione di un credito d'imposta senza i relativi presupposti, o in modo da determinare il mancato pagamento del tributo alle scadenze previste, configura un omesso versamento sanzionabile ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997.
- Non è corretto escludere la sanzionabilità solo perché l'operazione è strutturata come compensazione: ciò che rileva è l'effetto sostanziale di mancato versamento del debito d'imposta.
- Il ricorso incidentale è inammissibile quando vi sia difformità tra l'atto notificato e quello depositato, tale da incidere sulla rituale proposizione dell'impugnazione.
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