Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito di un contribuente per l'anno d'imposta 2009, assumendo la sua partecipazione, quale socio di fatto, a una società cooperativa di produzione e lavoro ritenuta fittizia e utilizzata per finalità fiscali illecite. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo non provata l'ingerenza del contribuente nella gestione della società e non decisivi gli elementi valorizzati dall'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto e degli altri asseriti soci, in presenza di litisconsorzio necessario; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla ritenuta necessità del contraddittorio preventivo; 3) violazione di varie norme sostanziali e processuali per avere la CTR escluso la prova del ruolo di amministratore e socio occulto del contribuente, svalutando elementi come la presenza presso la sede, l'attività di commercialista e consulente e l'asserita irrilevanza del giudicato penale e di altri giudizi tributari; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il ruolo di amministratore/socio e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali della cooperativa da parte della figlia del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la lite, avente a oggetto la configurabilità di una società di fatto, dovesse svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio, ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, riesamini l'impugnazione originaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, quando la controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla partecipazione necessaria delle parti nel processo tributario.
Richiamato dall'Ufficio quale norma sulla imputazione dei redditi di partecipazione.
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Ufficio per sostenere la corretta imputazione dei redditi ai partecipanti alla società.
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dall'Ufficio nel quadro delle norme sulla tassazione dei redditi accertati.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR su un motivo di appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme processuali sulla valutazione della prova e della motivazione.
Richiamato per contestare la valutazione degli elementi probatori operata dalla CTR.
Richiamato per la nozione di contratto di società e per sostenere la configurabilità della società di fatto.
Richiamato quale norma sull'onere della prova della partecipazione societaria occultata.
Richiamato per il tema delle presunzioni semplici a sostegno dell'accertamento.
Richiamato per la valutazione presuntiva degli indizi addotti dall'Ufficio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il potere di accertamento induttivo e la valutazione degli elementi presuntivi.
Richiamato per contestare il rilievo attribuito al giudicato o all'esito del processo penale nel giudizio tributario.
Richiamato insieme alle norme sulla rilevanza del procedimento penale rispetto a quello tributario.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno o della decisione definitiva in altri giudizi.
Richiamato in relazione al giudicato formale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto impone la partecipazione di tutti i soggetti che sarebbero partecipi del rapporto, poiché il giudizio non può utilmente svolgersi né concludersi se la decisione non è resa nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
- La mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e comporta la cassazione della sentenza e di quella di primo grado.
- Quando il ricorso investe solo la questione preliminare del litisconsorzio necessario, l'accoglimento di tale motivo assorbe gli altri motivi di merito, che restano senza esame.
- Nel giudizio tributario, l'accertamento della partecipazione a una società di fatto o occulta deve essere trattato unitariamente nei confronti di tutti i soggetti del rapporto, anche se l'Ufficio abbia imputato i redditi solo ad alcuni di essi.
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