Cassazione Civile, Ordinanza n. 36569/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso presso la sede dell'associazione veniva emesso avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, con contestazione di omessa e/o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie e con recupero a tassazione dei proventi fatturati. In primo e secondo grado la pretesa veniva confermata quanto all'associazione, mentre veniva esclusa la responsabilità personale del legale rappresentante. In cassazione l'associazione deduceva, con il primo motivo, la violazione della disciplina sul regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, assumendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'obbligo di trasmissione del modello EAS, introdotto solo dal 2009, a un periodo d'imposta precedente. Con il secondo motivo denunciava la violazione di varie norme fiscali e sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere mancata l'opzione per il regime agevolato e nel valorizzare come insufficiente la mera contestazione del regime applicabile, invece delle risultanze di fatto sull'irregolarità contabile e sulla mancata osservanza degli obblighi agevolati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondato in astratto il rilievo secondo cui, per l'anno 2007, non era applicabile l'obbligo di trasmissione del modello EAS; tuttavia il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata si fondava anche su una autonoma ratio decidendi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, per la disciplina previgente, l'opzione per il regime agevolato doveva comunque risultare da un atto o da comportamenti concludenti, mentre nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato in fatto l'assenza di prova dell'effettivo esercizio dell'opzione e l'insussistenza di un comportamento concludente idoneo; la censura era inoltre priva di specificità perché non individuava puntualmente il comportamento da cui desumere l'opzione. Non essendovi costituzione dell'Agenzia, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi della norma sul filtro camerale.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Entrambi i motivi sono stati formulati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È il parametro del vizio di legittimità dedotto dalla ricorrente.
artt. 1 e 2 L. 16 dicembre 1991, n. 398
Per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche è necessaria una valida opzione per fruirne.
art. 30 D.L. 29 novembre 2008, n. 185
L'obbligo di trasmissione del modello EAS è stato introdotto solo dal 2009 e quindi non è applicabile al periodo d'imposta 2007.
Invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione e di irretroattività della disciplina sopravvenuta.
art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
L'opzione e la revoca di regimi fiscali o contabili si desumono anche da comportamenti concludenti del contribuente.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente quale norma dello statuto del contribuente.
artt. 29-40 e 74 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norme IVA richiamate a sostegno della censura sul regime fiscale applicabile.
artt. 39, 40, 41-bis e 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norme in tema di accertamento e controlli fiscali invocate dalla ricorrente.
art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633
Indicata come ulteriore modalità di comunicazione dell'opzione nella disciplina previgente, secondo la Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Usata per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur astrattamente fondato su un errore di diritto, non aggredisca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurare specificamente tutte le ragioni, altrimenti difetta l'interesse all'impugnazione.
- Per i regimi fiscali agevolati, in mancanza di una disciplina sopravvenuta specificamente applicabile, l'opzione deve comunque risultare provata secondo la normativa vigente nel periodo d'imposta considerato, anche mediante comportamenti concludenti quando ciò sia consentito dalla legge.
- La deduzione della violazione di legge non può risolversi in una critica generica all'atto impositivo o in una contestazione non specifica della motivazione di merito: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare il fatto o il comportamento da cui si assume derivare il beneficio fiscale.
- La mera qualificazione del contribuente come soggetto potenzialmente agevolabile non equivale di per sé all'effettivo esercizio dell'opzione per il regime agevolato, se i giudici di merito hanno accertato in fatto la mancanza di prova dell'adesione al regime.
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