Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IRES, IVA e IRAP ritenendo indebitamente detratta IVA e indebitamente dedotti costi per acquisti di autovetture effettuati tramite soggetti interposti considerati fittizi, che avrebbero operato senza i presupposti per il regime del margine. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della società contribuente, ritenendo, tra l’altro, la incompetenza della Direzione regionale emittente, il difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione dei PVC relativi alle ditte fornitrici e la carenza di prova dell’accordo fraudolento e dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione con sette motivi, denunciando violazioni di norme sull’organizzazione dell’amministrazione finanziaria, sulla produzione documentale in appello nel processo tributario, sull’onere della prova e sui presupposti della detrazione IVA e della deducibilità dei costi, nonché vizi di motivazione della sentenza di appello. La società resisteva con controricorso e sollevava eccezioni di inammissibilità e di giudicato interno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da più rationes decidendi autonome e concorrenti, in particolare anche dal difetto assoluto di motivazione degli avvisi di accertamento per mancata allegazione degli atti richiamati e per motivazione fondata su mere congetture. Poiché tale ratio non era stata specificamente censurata, l’eventuale accoglimento degli altri motivi non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della decisione. La Corte ha quindi confermato l’esito favorevole alla contribuente e ha condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le eccezioni di inammissibilità per difetti espositivi del ricorso vanno valutate motivo per motivo; non determinano automaticamente l’inammissibilità dell’intero ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dall’Agenzia nei motivi di censura.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e vizi processuali.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
È invocato per contestare la declaratoria di incompetenza della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.
art. 71, comma 3, d.lgs. n. 300/1999
È invocato insieme alle norme sull’organizzazione dell’Agenzia per contestare la competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto.
artt. 1 e 4 del regolamento di amministrazione 30.11.2000
Richiamati per sostenere la competenza della Direzione regionale.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È invocato per contestare l’affermazione di inammissibilità della produzione documentale in appello nel processo tributario.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sui fatti costitutivi della pretesa fiscale e sulla prova dell’operazione soggettivamente inesistente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per l’accertamento analitico-induttivo e il fondamento della rettifica del reddito.
Richiamato in tema di detrazione IVA e di presupposti per negarla in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
artt. 46, 47 e 50 d.l. n. 331/1993
Richiamati per la disciplina del regime del margine nella cessione di autoveicoli e per escluderne l’uso indebito.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria, dedotto dall’Agenzia e affrontato dalla Corte nel verificare la sussistenza di rationes autonome.
art. 12, comma 5, L. n. 212/2000
È menzionato come una delle questioni ritenute assorbite dai giudici di merito, ma non decisa nel merito dalla Corte.
La Corte afferma che il difetto di motivazione dell’avviso non è sanabile per raggiungimento dello scopo, perché la motivazione serve a delimitare il thema decidendum e a garantire la difesa.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes: l’eventuale accoglimento delle censure residue non potrebbe produrre la cassazione della sentenza.
- Nel processo tributario, il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento comporta la nullità dell’atto e impone al giudice di dichiararne l’invalidità senza esaminare il merito della pretesa.
- La motivazione per relationem è legittima solo se gli atti richiamati sono allegati o comunque resi integralmente conoscibili al destinatario; in mancanza, l’avviso è viziato per difetto di motivazione.
- Il difetto di motivazione dell’atto impositivo non è sanabile ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, poiché la motivazione è funzionale a garantire una difesa consapevole e a delimitare il thema decidendum.
- Le censure sul riparto dell’onere della prova e sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti restano irrilevanti se la decisione di merito è comunque sorretta da una autonoma ragione di nullità dell’atto impositivo non specificamente impugnata.
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