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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19202/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni bancarie relative, da un lato, al cambio/incasso di un assegno in data 31.12.2002 e, dall'altro, al controvalore di un certificato di deposito alla scadenza del 26.5.2003. L'attrice, poi ricorrente quale erede della titolare del rapporto, sosteneva che gli importi in questione non fossero mai stati consegnati dalla banca alla cliente e chiedeva la restituzione di somme molto superiori a quelle riconosciute in primo grado. Il tribunale aveva riconosciuto solo una somma minima, respingendo il resto delle pretese perché ritenute non plausibili e smentite dagli elementi istruttori. In appello la Corte territoriale ha rigettato il gravame ritenendo, tra l'altro, che l'incasso dell'assegno e la consegna delle somme al presentatore costituissero un fatto storico provabile con ogni mezzo, che la prova testimoniale non fosse inammissibile e che la documentazione complessiva dimostrasse l'utilizzo del ricavato del primo certificato di deposito per un nuovo investimento, poi rimborsato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per asserita mancanza di autonoma motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che essa si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 1835 e 1836 c.c. e dell'art. 2725 c.c., contestando l'ammissibilità della prova testimoniale e la disciplina probatoria applicata alle operazioni di pagamento/incasso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva espresso una propria ratio decidendi, consistente nel rilievo che i motivi di gravame non si confrontavano realmente con la motivazione di primo grado; il richiamo alle argomentazioni del tribunale era stato svolto solo per chiarezza e completezza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulla sola ammissibilità della prova testimoniale, ma sulla valutazione complessiva della documentazione e degli altri esiti istruttori, da cui aveva desunto che la somma ricavata dal primo certificato di deposito era stata reinvestita e che la differenza tra provvista presentata e somma depositata era stata incassata mediante l'assegno girato. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se la sentenza d'appello contiene una propria ratio decidendi; il richiamo a passaggi della sentenza di primo grado, effettuato per chiarezza o completezza, non integra di per sé mancanza di autonoma motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere accolta quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1835 c.c.

    La disciplina del libretto di deposito è ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie concreta, perché la controversia riguardava il cambio di un assegno e la prova della sua riscossione.

  • art. 1836 c.c.

    Anche questa norma è stata ritenuta non pertinente rispetto al fatto storico dell'incasso dell'assegno e alla prova della consegna delle somme.

  • art. 2725 c.c.

    Il motivo fondato sulla pretesa inammissibilità della prova testimoniale è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito e perché la Corte territoriale aveva valorizzato complessivamente la documentazione e gli altri elementi istruttori.

  • art. 2726 c.c.

    In materia di pagamenti mediante assegno, la Corte richiama l'orientamento secondo cui, ai fini della prova del pagamento, è sufficiente dimostrare emissione e consegna del titolo, restando al creditore la prova del mancato incasso.

  • art. 2729 c.c.

    La prova dell'incasso di un assegno e della consegna delle somme può essere data anche per presunzioni e prova testimoniale, trattandosi di fatto storico produttivo di effetti giuridici e non di atto negoziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'incasso di un assegno e la consegna delle somme al presentatore costituiscono un fatto storico, non un atto negoziale: la loro prova è ammissibile con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, inclusi prova testimoniale e presunzioni.
  • Quando si denuncia in cassazione vizio di motivazione o violazione di legge, il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non pertinenti determina l'infondatezza o l'inammissibilità del motivo.
  • In materia di pagamento mediante assegno, ai fini della prova dell'estinzione del debito è sufficiente dimostrare l'emissione e la consegna del titolo; spetta al creditore allegare e provare il mancato incasso.
  • La motivazione d'appello è autonoma anche se richiama argomentazioni del primo giudice, purché contenga una propria valutazione critica delle censure proposte e una ratio decidendi riconoscibile.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie e documentali da parte del giudice di merito, se logicamente coerente e riferita ai fatti controversi, non è censurabile in cassazione mediante motivi che non si confrontino con tale apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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