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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio sommario speciale per la liquidazione del compenso dell'avvocato per l'attività svolta in una causa di separazione personale. Il tribunale ha condannato il cliente al pagamento di euro 4.487,00 oltre accessori e ha rigettato la domanda riconvenzionale del cliente, che chiedeva il risarcimento dei danni per asserito inadempimento del professionista. In cassazione il cliente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che la negligenza dell'avvocato fosse provata dal fatto che nel giudizio di separazione era stata proposta una domanda di divisione immobiliare poi dichiarata inammissibile, e che il tribunale avesse errato nel ritenere non provato il suo inadempimento; 2) ha dedotto violazione della disciplina sul compenso professionale e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il tribunale avesse autonomamente liquidato il compenso in misura eccessiva, senza considerare correttamente i parametri del d.m. 55/2014, la bassa complessità dell'affare, l'asserita scarsa qualità dell'attività svolta, il valore della controversia, la qualità di consumatore del cliente e i risultati conseguiti; 3) ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. e del d.m. 55/2014, sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente escluso rilievo ai pagamenti che egli assumeva di aver effettuato in favore del professionista, per un importo complessivo di euro 25.000,00, con conseguente errata quantificazione del dovuto. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, osservando che il primo non aggrediva la ratio decidendi, fondata anche sull'assenza di prova degli effetti pregiudizievoli dell'allegato inadempimento; che il secondo mirava in realtà a una nuova valutazione di merito della congruità del compenso, attività non consentita in cassazione; e che il terzo era smentito dall'accertamento di merito sull'imputazione dei pagamenti ad altri incarichi e dall'assenza di prova, da parte del debitore, dell'imputazione delle somme al debito oggetto di causa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché il primo non censurava la ratio decidendi relativa alla mancata prova del pregiudizio e il secondo richiedeva una rivalutazione del compenso professionale riservata al giudice di merito; ha poi rigettato il terzo motivo, reputando corretta la decisione sul pagamento parziale, poiché il debitore non aveva provato di avere imputato gli acconti al debito in contestazione al momento del pagamento e il creditore aveva legittimamente imputato le somme ad altri incarichi. Conseguentemente il cliente è stato condannato a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte valuta i motivi come censure di violazione di legge, ma ne esclude l'ammissibilità o la fondatezza nei casi esaminati.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella che ne è gravata; nel caso concreto l'onere di provare il pregiudizio da inadempimento e l'imputazione dei pagamenti incombeva sul ricorrente.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    È richiamato dal ricorrente come parametro di diligenza professionale; la Corte non lo esamina nel merito, rilevando l'inammissibilità del motivo per difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • art. 1223 c.c.

    È indicato quale fondamento del fatto costitutivo del diritto al risarcimento: il pregiudizio conseguenza dell'allegato inadempimento deve essere provato da chi lo invoca.

  • d.m. 55/2014

    È richiamato come disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte osserva che il ricorrente, chiedendo una diversa quantificazione concreta, sollecitava un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione.

  • l. n. 794 del 1942

    È richiamata nel contesto del procedimento speciale per la liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato; la Corte precisa che tale procedimento non vincola il giudice all'alternativa secca tra accoglimento dell'importo richiesto e rigetto della domanda.

  • d.lgs. 150/2011

    È richiamato come normativa che disciplina il procedimento sommario speciale in materia di compensi professionali forensi.

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    È menzionato per escludere che il giudice della liquidazione del compenso sia limitato a recepire o respingere la somma chiesta dal difensore.

  • artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011

    Sono richiamati per affermare che il procedimento speciale di liquidazione del compenso consente al giudice di determinare il compenso secondo i propri accertamenti, senza i limiti prospettati dal ricorrente.

  • art. 1194 c.c.

    È richiamato con riferimento alla facoltà del debitore di dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare; la mancata esercitazione di tale facoltà indebolisce la censura del ricorrente.

  • art. 1195 c.c.

    La Corte precisa che, se il debitore non specifica l'imputazione del pagamento, la scelta spetta al creditore, che può imputarlo a uno o più debiti determinati.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta perché l'assenza di deduzione e prova dell'imputazione dei pagamenti al debito controverso rende infondata la doglianza di violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova rispetto alla corretta scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio.
  • In tema di responsabilità professionale, chi agisce per il risarcimento deve provare non solo l'inadempimento del professionista, ma anche il pregiudizio derivatone e il nesso tra condotta e danno, perché il danno-conseguenza è fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se contesta uno degli argomenti utilizzati dal giudice di merito.
  • La censura che mira a ottenere una diversa quantificazione concreta del compenso professionale, sollecitando una rivalutazione dei parametri e delle risultanze di causa, investe un apprezzamento di merito e non è di regola scrutinabile in sede di legittimità.
  • Nel procedimento speciale di liquidazione dei compensi dell'avvocato, il giudice non è vincolato a una scelta binaria tra accoglimento integrale della somma richiesta e rigetto, potendo determinare il compenso in base agli elementi acquisiti.
  • In materia di imputazione dei pagamenti, se il debitore non indica al momento del pagamento quale debito intende estinguere, il creditore può imputare il versamento a uno o più debiti determinati; la contestazione successiva richiede prova specifica dell'imputazione diversa.
  • La doglianza sul pagamento parziale non può essere accolta se il debitore non dimostra di avere specificamente imputato gli acconti al debito oggetto di causa e se il creditore prova una diversa destinazione delle somme.
  • La mera allegazione della qualità di consumatore del cliente non è sufficiente, da sola, a sovvertire la liquidazione del compenso professionale se il giudice di merito ha già valutato valore, complessità, attività svolta e documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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