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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La Corte è intervenuta in un procedimento promosso d'ufficio per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Cassazione. Nel provvedimento originario, relativo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, mancava l'indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore della parte controricorrente, pur essendo stata evidentemente voluta. La successiva istanza di correzione era stata proposta e, nelle more, il difensore aveva anche rinunciato alla correzione; tuttavia la Corte ha ritenuto che la correzione dovesse comunque essere disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., trattandosi di mero errore materiale. Non emergono questioni di merito sulla controversia originaria, ma solo sulla rettifica del capo spese dell'ordinanza n. 7217/2023.

La decisione

La Corte ha accolto il procedimento di correzione d'ufficio e ha rettificato l'ordinanza precedente, specificando che la condanna alle spese del giudizio di legittimità deve intendersi comprensiva della distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, avvocato Giuseppe Tamburrino, sia nella motivazione sia nel dispositivo. La rinuncia del difensore all'istanza non ha impedito la correzione, poiché l'errore era rilevabile e correggibile officiosamente. Il giudizio si è quindi concluso con la correzione del provvedimento sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere d'ufficio gli errori materiali contenuti nei propri provvedimenti, anche indipendentemente dalla persistenza dell'istanza di parte.

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato quale base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina procedurale della correzione dell'errore materiale.

  • art. 289 c.p.c.

    È richiamato nel complesso delle norme sul procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto d'ufficio quando risulti dal testo e sia riconducibile a mera svista redazionale o di trascrizione.
  • La rinuncia della parte istante alla correzione non impedisce alla Corte di provvedere officiosamente se permane un errore materiale nel provvedimento da rettificare.
  • Quando la Corte intenda disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, tale statuizione deve risultare chiaramente sia nella motivazione sia nel dispositivo; in difetto, è suscettibile di correzione se l'omissione è meramente materiale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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